Cassazione Penale, Sentenza n. 13549/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Civitavecchia (12/09/2018) che aveva condannato Deng per il reato di cui all'art. 291-bis del Testo Unico delle leggi doganali. La difesa contestava che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto che la nomina di un difensore d'ufficio e l'elezione di domicilio effettuate in occasione del sequestro (4/02/2017) fossero indice sufficiente della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, non tenendo conto della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) che richiede, per escludere la rescissione del giudicato o per dichiarare l'assenza, una verifica concreta dell'effettivo instaurarsi di un rapporto professionale e della effettiva conoscenza della "vocatio in iudicium". La difesa ha altresì lamentato la mancata valutazione della sospensione della sentenza, con possibili gravi conseguenze patrimoniali per l'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando la causa alla Corte di appello di Roma per nuovo esame. La Corte di cassazione ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (tra cui le sentenze Innaro e Ismail) secondo i quali l'elezione di domicilio e la nomina di un difensore d'ufficio, specie se avvenute in fase di indagini e anteriormente a una vocatio in iudicium, non producono automaticamente la presunzione di conoscenza del processo: il giudice deve accertare in concreto l'effettivo rapporto tra difensore e assistito e la reale conoscenza del procedimento. Pertanto la Corte territoriale dovrà verificare se la designazione del difensore d'ufficio e le successive notifiche hanno effettivamente assicurato la conoscenza del processo a Deng o se sussistono le condizioni per la rescissione del giudicato.
Norme richiamate
art. 291-bis Testo Unico delle leggi doganali
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna pronunciata dal Tribunale; nel procedimento oggetto del ricorso l'imputato era stato condannato per il reato previsto da tale disposizione
Norma processuale richiamata in relazione ai rimedi e alle nullità; la Corte richiama la necessità di garantire le tutele procedurali e il diritto di difesa nell'accertamento della conoscenza del processo
Riferimento procedurale collegato alle impugnazioni e alla rescissione del giudicato; la Corte richiede valutazioni concrete prima di escludere la rescissione
Norma relativa alla dichiarazione di assenza; la Corte interpreta la giurisprudenza di legittimità nel senso che la sola elezione di domicilio non è sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza senza verifica dell'effettivo rapporto difensivo e della conoscenza del procedimento
art. 175 cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)
Richiamato dalle Sezioni Unite come riferimento per i termini di impugnazione delle sentenze contumaciali e per la nozione di "effettiva conoscenza"; la Corte evidenzia che la conoscenza deve riferirsi a provvedimenti idonei a costituire vera "vocatio in iudicium"
art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. (menzionato nella motivazione)
Norma introdotta successivamente che limita l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio in mancanza dell'assenso del difensore; la Corte utilizza i principi sviluppati anche per i periodi anteriori alla sua introduzione, richiedendo comunque un accertamento concreto
art. 6 C.E.D.U.
Richiamato a tutela del diritto a un equo processo; la Corte sottolinea che gli istituti che incidono sulla partecipazione dell'imputato al processo (es. assenza, contumacia) devono essere valutati con attenzione per evitare violazioni delle garanzie riconosciute dalla CEDU
art. 24 Cost.
Richiama il diritto di difesa costituzionale quale parametro interpretativo: la valutazione circa la conoscenza del procedimento deve preservare l'effettività del diritto di difesa
Direttiva 2016/343/UE (richiamata come "Dir. 2016/343/UE")
Richiamata quale quadro europeo sui diritti processuali; utilizzata a supporto dell'esigenza di garanzie procedurali e del principio che la conoscenza effettiva del procedimento non si può desumere in modo automatico da mere formalità
Massime di principio
- L'elezione di domicilio e la nomina di un difensore d'ufficio, specie se avvenute in fase di indagini, non determinano automaticamente la conoscenza del processo da parte dell'imputato: il giudice deve accertare in concreto l'effettivo rapporto tra difensore e assistito e la reale ricezione di atti rilevanti (non basta il mero atto di indagine o il sequestro).
- Per escludere la rescissione del giudicato o per dichiarare l'assenza non è sufficiente la regolarità formale delle notifiche: è necessaria una valutazione concreta e fattuale che dimostri che l'imputato ha avuto effettiva possibilità di conoscere l'instaurazione del processo o si è volontariamente sottratto.
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) impone al giudice di evitare automatismi che possano compromettere il diritto di difesa e le garanzie dell'art. 6 CEDU; pertanto le misure che incidono sulla partecipazione al processo devono essere motivate con accertamenti specifici.
- In presenza di possibili gravi conseguenze patrimoniali derivanti dall'esecuzione della sentenza irrevocabile, il giudice deve valutare anche le misure provvisorie (es. sospensione) nell'ambito del riesame della rescissione per evitare danni irreparabili.
- Per la difesa: mantenere contatti e documentare il rapporto con il difensore domiciliatario; per l'autorità: assicurare comunicazioni effettive e verificabili quando viene designato un difensore d'ufficio e viene eletta sede di domicilio
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