Cassazione Penale, Ordinanza n. 35066/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, poiché le censure mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria, non consentita in sede di legittimità, e comunque adeguatamente motivata. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., dispone la condanna della ricorrente al pagamento; il testo disponibile è interrotto e non indica l'importo né completa la statuizione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato un provvedimento che la riteneva responsabile del reato di evasione. Le censure contestavano la valutazione delle prove posta a fondamento della responsabilità; la Corte rileva che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità, che il profilo probatorio non era stato contestato con il gravame di merito e che, in ogni caso, la motivazione del provvedimento era logicamente e coerentemente conforme alle emergenze acquisite. Il testo fornito non consente di determinare ulteriori dettagli sulla fattispecie, sul giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o sui singoli motivi.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui, secondo il dispositivo riportato, la condanna della ricorrente al pagamento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a rimettere in discussione la valutazione delle prove posta a fondamento della responsabilità, quando non evidenzino un vizio scrutinabile secondo i limiti del giudizio di cassazione.
- La valutazione probatoria non specificamente contestata con il gravame di merito e sostenuta da motivazione logica e coerente con le emergenze acquisite non può essere sovvertita mediante una mera rilettura dei fatti in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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