Cassazione Penale, Sentenza n. 10170/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello promosso nell'interesse di Rosario Ilardo per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione/elezione di domicilio e del specifico mandato ad impugnare previsti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; il ricorrente deduce che tali commi, introdotti dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), si applicherebbero solo ai procedimenti in cui, alla data del 30/12/2022, non fosse già stata pronunciata l'ordinanza che disponeva di procedere in assenza (nel suo caso, l'ordinanza sarebbe stata pronunciata il 27/10/2021). Inoltre il ricorrente sostiene di non aver avuto conoscenza del processo perché le notificazioni sarebbero avvenute in un domicilio eletto durante un periodo in cui era detenuto per altra causa e che ha avuto conoscenza solo il 21/07/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che gli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e le norme collegate (art. 157-ter comma 3, art. 585 comma 1-bis, ecc.) si applicano, secondo la disciplina transitoria (art. 89 d.lgs. 150/2022), alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 e che la richiesta del deposito del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, è conforme ai criteri di delega e non manifestamente irragionevole. La Corte ha inoltre sottolineato che eventuali doglianze sulla mancata conoscenza del processo vanno esperite tramite i rimedi restitutori (restituzione in termini secondo le disposizioni di legge) e non possono essere censurate tramite il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
«Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
La Corte ha interpretato la norma come onere formale a pena di inammissibilità per le impugnazioni proposte nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, applicabile in base alla disciplina transitoria ai ricorsi contro sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022
art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022
la norma si applica «per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022».
Regola la decorrenza e l'ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni sulla impugnazione e sulle notificazioni: le disposizioni indicate sono immediatamente operative solo per le impugnazioni contro sentenze emesse dopo il 30/12/2022
art. 157-ter cod. proc. pen., comma 3
Discipline le notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto; in particolare dispone che la notificazione dell'atto di citazione a giudizio per l'impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse sia eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto con l'atto di impugnazione (con alcune eccezioni per la detenzione per lo stesso reato)
art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis
Prevede l'ampliamento del termine per proporre impugnazione (a favore del difensore dell'imputato giudicato in assenza) come compensazione degli oneri formali più stringenti imposti per l'impugnazione
art. 175 cod. proc. pen. (nuovo comma 2.1)
«l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se ... fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».
Introduce il rimedio restitutorio per l'imputato giudicato in assenza che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo e che la mancata impugnazione non è dipesa da sua colpa
legge n.132/2021 (legge-delega)
Ha dettato i criteri direttivi della riforma: introdurre oneri (mandato specifico, dichiarazione/elezione di domicilio) per garantire che le impugnazioni siano frutto di scelta consapevole dell'imputato e per efficientare le notificazioni
Massime di principio
- Se l'appello è proposto dall'imputato o nel suo interesse contro una sentenza pronunciata dopo il 30/12/2022, va depositato con l'atto di appello il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio: la loro mancata produzione comporta inammissibilità dell'appello.
- La verifica dell'«essersi proceduto in assenza» e l'applicabilità delle nuove regole va effettuata secondo la disciplina previgente rispetto alla pronuncia dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza e alla disciplina transitoria (art. 89 d.lgs. 150/2022).
- Se il difensore non deposita gli oneri formali obbligatori a pena di inammissibilità, la via corretta per il rimedio non è la Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, ma l'esperimento dei rimedi restitutori ove ricorrano i presupposti (es. restituzione in termini ex art. 175 se si prova la mancata conoscenza e l'assenza di colpa).
- La detenzione dell'imputato al momento della proposizione dell'impugnazione incide: se è detenuto per lo stesso reato la notifica può avvenire in mani proprie e non sempre è richiesto il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio; se è detenuto per altra causa, resta necessario effettuare la nuova elezione/dichiarazione con l'atto di appello.
- È consigliabile, anche per evitare problemi di ammissibilità, che il difensore verifichi e rinnovi l'elezione/dichiarazione di domicilio e acquisisca il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza quando si impugna nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza.
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