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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5814/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi del lavoratore, deceduto durante un viaggio di lavoro in Cina, hanno chiesto all’INAIL la rendita ai superstiti prevista dall’art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965. Secondo i fatti allegati e non contestati, il viaggio fu sconvolto dalla cancellazione per maltempo di un volo, che comportò una lunga attesa in aeroporto, un pernottamento di fortuna e poi un trasferimento in treno di oltre 700 km per raggiungere una riunione, dopo quasi 24 ore consecutive di veglia. Il lavoratore fu trovato morto nella camera d’albergo il giorno successivo. Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza depositata il 26 maggio 2016, confermò il rigetto: ritenne che il rischio fosse generico e non collegato alla prestazione, che l’infarto fosse soltanto ipotizzato in assenza di autopsia e che mancasse la prova del nesso eziologico, reputando non necessaria la consulenza tecnica d’ufficio. Gli eredi proposero quattro motivi di ricorso. Con il primo denunciarono la violazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 per l’errata interpretazione della causa violenta, sostenendo che l’infarto allegato costituisse causa violenta e fosse intervenuto in conseguenza dello stress fisico e psichico del viaggio lavorativo. Con il secondo denunciarono la violazione degli artt. 2 e 85 del medesimo decreto e dell’art. 41 c.p., censurando l’esclusione dell’occasione di lavoro: gli spostamenti funzionali alla prestazione e i rischi generici affrontati per finalità lavorative sarebbero coperti, salvo il rischio elettivo. Con il terzo dedussero la violazione degli artt. 2 e 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., contestando che causa della morte e nesso causale dovessero risultare da prova certa o da autopsia, poiché erano state prodotte due relazioni mediche che indicavano l’infarto con elevata probabilità. Con il quarto, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciarono la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 445 c.p.c., sostenendo che, considerata la documentazione medica e la natura della controversia, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre la consulenza medico-legale richiesta.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi nei limiti della motivazione, e ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione. Ha affermato che il rischio derivante dagli eventi del viaggio, affrontato per raggiungere il luogo di una riunione lavorativa, rientra nell’infortunio in itinere e non è escluso perché si tratta di un rischio generico, purché sussista il rapporto finalistico tra il percorso normale e l’attività lavorativa e non ricorra il rischio elettivo. Ha inoltre chiarito che l’infarto è riconducibile, in sé, alla causa violenta e che lo stress psicologico e ambientale connesso al viaggio può integrarla; la preesistenza o il concorso di altre condizioni causali non escludono necessariamente il nesso con il lavoro. La prova della causa della morte e del nesso eziologico può essere fornita anche in termini di probabilità qualificata, da valutare insieme agli ulteriori elementi di causa. Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, la scelta resta discrezionale per il giudice di merito e non è sindacabile come tale al di fuori dei limiti di legge, ma la sua omissione può costituire grave carenza nell’accertamento quando la decisione richieda conoscenze tecniche, specie in una controversia previdenziale e a fronte di una richiesta di parte. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la fattispecie applicando tali principi e rimeditare la decisione sulla consulenza; provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    Pertanto, in base alla normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, allorché si discuta di infarto del miocardio occorso in occasione della prestazione lavorativa, anche lo stress psicologico e ambientale (che, nella specie, secondo la prospettazione dei ricorrenti, andrebbe ricondotto agli incidenti del viaggio) può integrare la causa violenta prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, idonea a determinare con azione rapida e intensa la lesione (Cass. n. 8019 del 2003).

    Nel caso di infarto occorso in occasione di lavoro, lo stress psicologico e ambientale connesso alle circostanze lavorative può integrare la causa violenta prevista dalla norma, se idoneo a determinare la lesione con azione rapida e intensa.

  • art. 2, comma 3, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    Interpretando l’anzidetta disposizione, questa Corte ha avuto modo di chiarire che essa amplia la tutela assicurativa, perché la estende a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro ed esclude qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto.

    La tutela dell’infortunio in itinere comprende il rischio generico del percorso, indipendentemente dalla sua entità e dalla specifica attività del lavoratore; resta escluso il rischio elettivo, derivante da una scelta arbitraria che interrompe il nesso tra lavoro, rischio ed evento.

  • art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda degli odierni ricorrenti, eredi di S.V., volta ad ottenere la rendita ai superstiti, D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 85.

    La disposizione è indicata come fondamento della domanda di rendita ai superstiti; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma distinta dai principi sull’infortunio e sull’occasione di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    La decisione erra quando non tiene conto che la prova, a carico del lavoratore, in ordine al nesso di causalità relativo all’origine professionale di una patologia può essere data anche in via di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici (cfr., ex plurimis, Cass. 5 agosto 2010 n. 18270; Cass. 5 settembre 2006 n. 19047; in motivaz. Cass. n.17354 del 2021).

    La parte onerata deve provare il nesso causale, ma può farlo anche sulla base di una probabilità qualificata, da verificare con ulteriori elementi capaci di tradurre in certezza giuridica la conclusione probabilistica.

  • art. 445 c.p.c.

    Sostengono, in sintesi, che in presenza della documentazione medica versata in atti, la Corte d’Appello, per la natura della controversia, avrebbe dovuto dar corso alla c.t.u. di cui avevano fatto richiesta sia in primo grado che in grado d’appello.

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio; la Corte non formula una specifica interpretazione dell’articolo, ma precisa che l’omissione della consulenza medico-legale può costituire grave carenza nell’accertamento quando siano necessari elementi tecnici.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La relativa scelta, infatti, sia pure riferita ad un’attività processuale, è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con la valutazione complessiva dei dati acquisiti in causa e, quindi, della sostanza stessa della lite (v. Cass. sez. un., n. 8077 del 2012, in motiv., p. 4.1., richiamata, ex plurimis, da Cass., sez. un., n.22302 del 2021, in motiv., p. 5.1.) e ciò impone che la decisione sia appannaggio esclusivo del giudice di merito, suscettibile di essere portata all’attenzione della Corte di cassazione nei limiti del paradigma normativo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

    La scelta del giudice di merito di disporre o meno una consulenza tecnica d’ufficio è discrezionale e, in quanto intrecciata alla valutazione dei dati di causa, è sindacabile in cassazione soltanto nei limiti del paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

    La disposizione è stata applicata per trattare il ricorso in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori, non essendo stata richiesta la trattazione orale.

  • art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • L’infortunio in itinere può essere tutelato anche quando l’evento deriva da un rischio generico cui è esposta la generalità delle persone, se il percorso è funzionalmente collegato all’attività lavorativa e non ricorre un rischio elettivo creato da una scelta arbitraria del lavoratore.
  • Nel valutare l’occasione di lavoro rilevano anche gli spostamenti necessari o funzionali allo svolgimento della prestazione; gli eventi che alterano il viaggio lavorativo e riducono i fisiologici periodi di riposo non sono per ciò solo estranei al lavoro.
  • L’infarto costituisce, per la sua natura, causa violenta ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il nesso con il lavoro può sussistere anche quando concorrano fattori preesistenti o interni al lavoratore, e lo stress psicologico o ambientale connesso alle circostanze lavorative può integrare la causa violenta.
  • La prova dell’origine professionale di una patologia e del relativo nesso causale può essere raggiunta anche mediante una probabilità qualificata, purché questa sia verificata alla luce degli ulteriori elementi disponibili e consenta di tradurre la conclusione probabilistica in certezza giuridica.
  • La decisione sulla consulenza tecnica d’ufficio è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ma la sua omissione può costituire una grave carenza nell’accertamento quando la controversia richiede conoscenze tecniche, in particolare nelle cause previdenziali o assistenziali e a fronte di una specifica richiesta.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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