Cassazione Civile, Ordinanza n. 25669/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata nel quale una banca creditrice aveva chiesto la tutela delle proprie ragioni su beni già sottoposti a sequestro preventivo e confisca, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia ha ritenuto che l’istanza fosse stata erroneamente devoluta alla Corte d’appello di Milano in sede penale. Poiché la Corte d’appello aveva declinato la propria competenza in favore del giudice civile, il giudice dell’esecuzione ha promosso regolamento di competenza d’ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del regolamento, sostenendo la competenza della Corte d’appello di Milano quale giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. La Corte di cassazione ha però rilevato che mancava prova della regolare comunicazione dell’ordinanza alle parti, ma ha comunque deciso per ragioni di economia processuale. Ha quindi dichiarato inammissibile il regolamento, affermando che non è configurabile una questione di competenza in senso proprio tra giurisdizione penale e giurisdizione civile in un conflitto tra giudice dell’esecuzione civile e giudice dell’esecuzione penale; inoltre, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono impugnabili dalle parti con opposizione ex art. 617 c.p.c., e il controllo sulla competenza si esercita solo tramite il regolamento avverso la sentenza resa sull’opposizione, non mediante regolamento d’ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio. Ha ritenuto che il conflitto prospettato non integrasse una questione di competenza tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse e che, comunque, la statuizione sulla competenza resa dal giudice dell’esecuzione non fosse direttamente impugnabile con regolamento d’ufficio, ma soltanto tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e successivo regolamento contro la decisione sull’opposizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo le parti svolto difese.
Norme richiamate
richiamato come base del regolamento di competenza d’ufficio
richiamato come norma sul regolamento di competenza d’ufficio
indicato come unico rimedio esperibile dalle parti avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione contenenti statuizioni sulla competenza
richiamato dal P.G. quale criterio per individuare il giudice dell’esecuzione penale competente presso il tribunale che ha disposto la confisca
menzionato quale base dell’istanza originaria proposta in sede penale
richiamato dal provvedimento della Corte d’appello di Milano per individuare la competenza civile
richiamato dal provvedimento della Corte d’appello di Milano per individuare la competenza civile
Massime di principio
- Non è configurabile una questione di competenza in senso proprio tra giurisdizione civile e giurisdizione penale quando il conflitto riguarda i rispettivi giudici dell’esecuzione.
- I provvedimenti del giudice dell’esecuzione che contengano una statuizione sulla competenza sono impugnabili dalle parti con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con ricorso diretto per regolamento di competenza.
- Il controllo sulla competenza nell’esecuzione si esercita indirettamente tramite l’impugnazione della decisione resa sull’opposizione agli atti esecutivi; il regolamento di competenza non può essere usato per bypassare tale schema.
- Il giudice dell’esecuzione che ritenga la domanda proposta davanti a sé non proponibile deve dichiararne l’inammissibilità, anziché sollevare regolamento d’ufficio, quando il mezzo di controllo prescelto non è consentito.
Come è indicizzato
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