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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33116/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio possessorio e risarcitorio promosso per infiltrazioni d'acqua provenienti da un terrazzo di proprietà del convenuto, con condanna di quest'ultimo all'esecuzione di lavori e al risarcimento del danno in favore dell'attrice e del condominio interveniente. Il convenuto ha proposto appello tardivo contro la sentenza di primo grado, sostenendo di non aver mai ricevuto validamente la notificazione dell'atto introduttivo e di aver conosciuto la decisione solo in occasione della successiva esecuzione. In appello ha dedotto una serie di indizi a sostegno dell'inesistenza o nullità della notifica e ha prodotto un certificato storico di residenza. La Corte d'appello ha respinto il gravame ritenendo valida la notifica eseguita presso il luogo di lavoro del destinatario, applicando l'art. 139, comma 2, c.p.c., e ha reputato non provata l'erroneità della notificazione originaria. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: omesso esame del fatto decisivo della residenza anagrafica storica; nullità o inesistenza della notifica per mancata esecuzione nel comune di residenza; violazione del provvedimento del giudice che aveva disposto la notifica sia al domicilio sia sul luogo di lavoro; violazione delle norme sulla notificazione presso il luogo di lavoro e della legge sulle notifiche postali. La controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, riuniti per connessione, rilevando che la Corte d'appello non si era confrontata con il dato della residenza storica in Veglie e con la documentazione prodotta, pur avendo ritenuto valida una notificazione eseguita presso un luogo di lavoro situato in comune diverso da quello di residenza. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la notifica deve essere eseguita nel comune di residenza, dimora o domicilio del destinatario, potendo essere effettuata nella casa di abitazione, nell'ufficio o nel luogo in cui egli esercita industria o commercio, senza necessità di un ordine tassativo tra le diverse ricerche, ma sempre entro il comune individuato. Poiché il giudice di merito aveva dato per valida una notifica eseguita fuori da tale ambito e senza valutare il certificato storico di residenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. Le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    la notificazione può essere eseguita presso la casa di abitazione, l'ufficio o il luogo in cui il destinatario esercita industria o commercio, ma sempre nel comune di residenza, dimora o domicilio del destinatario; non è necessario un ordine tassativo di ricerche tra i diversi luoghi, purché ricadano nel comune corretto

  • art. 138 c.p.c.

    il tentativo di notifica a mani proprie è modalità alternativa e non presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c.

  • art. 151 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al provvedimento del giudice che aveva autorizzato la notificazione in forme e luoghi determinati

  • art. 7, commi 2 e 3, L. 890/1982

    richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notificazione eseguita sul luogo di lavoro

Massime di principio

  • In tema di notificazione a persona fisica, il criterio territoriale decisivo è il comune di residenza, dimora o domicilio del destinatario: all'interno di tale ambito la notificazione può essere eseguita in alternativa presso la casa di abitazione, l'ufficio o il luogo in cui il destinatario esercita industria o commercio.
  • La validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non richiede il preventivo infruttuoso esperimento della notificazione a mani proprie ex art. 138 c.p.c., che costituisce solo una modalità alternativa.
  • Quando la parte contesta la regolarità della notificazione e produce documentazione sulla residenza anagrafica, il giudice di merito deve confrontarsi espressamente con tale dato e con gli elementi offerti, non potendo fondare la decisione su un presupposto territoriale non verificato.
  • La notificazione eseguita in un luogo di lavoro situato in comune diverso da quello di residenza del destinatario non può essere considerata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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