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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15552/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Milano (parzialmente riformato dalla Corte d'appello con restituzione di un immobile alla Q.V. s.r.l.), deducendo: omissione o apparente motivazione in relazione alla sussistenza e perimetrazione della pericolosità sociale di Salvatore Quartararo; mancata considerazione della natura delle fatture (soggettivamente inesistenti) e della loro presunta incapacità di produrre profitto illecito; assenza di correlazione temporale tra pericolosità e beni confiscati, e difetto del rapporto di proporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati; per le società, censura sull'applicazione dell'art. 24 D.lgs. 159/2011 e sulla legittimità della titolarità dei beni indicati come riconducibili al proposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per limiti di sindacato in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione sufficiente, valorizzando le risultanze sulla disponibilità di somme e immobili riconducibili a Quartararo, la natura fittizia dei rapporti documentati con false fatturazioni e la sproporzione tra beni e redditi dichiarati; ha inoltre ribadito l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al penale e il principio secondo cui, una volta provata la sproporzione, incombe sul prevenuto l'onere di dimostrare la lecita provenienza. Sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, art. 7, art. 16, art. 20, art. 24

    Il decreto viene interpretato nel senso che l'art. 1 lett. b) consente di accertare la pericolosità sociale anche sulla base di fatti emersi in sede penale; l'art. 24 disciplina la confisca per sproporzione tra beni e redditi; gli altri articoli richiamati attinenti ai presupposti e alle forme del procedimento di prevenzione sono stati applicati per giustificare la misura cautelare e la confisca.

  • Codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 606, comma 1, lett. b) e c); art. 611; art. 616

    Art.125(3) richiamato in tema di motivazione e prova; art.606(1)(b)(c) delimita i motivi ammessi in cassazione (violazione di legge); art.611 disciplina la trattazione; art.616 lett. alla base della declaratoria di inammissibilità con conseguenze di condanna alle spese. In sostanza la Cassazione ricorda che il sindacato in materia di misure di prevenzione in sede di legittimità è limitato a vizi di diritto e a motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamata dalla difesa in relazione al giusto processo; la Cassazione osserva i limiti del riesame e conferma la legittimità dei principi processuali applicati nel procedimento di prevenzione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione è ammissibile principalmente per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente; non è strumento ordinario di rinnovazione del giudizio di merito.
  • La motivazione 'per relationem' (rinvio motivazionale al provvedimento del giudice di merito) è accettabile se il giudice di legittimità ritiene che l'appello sia generico e che il richiamo sia sufficiente a dare risposta alle doglianze; la mancata replica dettagliata a censure generiche non integra automaticamente motivazione apparente.
  • Le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti possono comunque essere fonte di profitto ai fini dell'accertamento di evasione e della sproporzione patrimoniale, secondo consolidata giurisprudenza; l'indicazione di costi fittizi in dichiarazione fiscale configura finalità evasiva e profitto rilevante.
  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale: anche senza una condanna penale definitiva il giudice di prevenzione può valutare i fatti accertati in sede penale per determinare la pericolosità sociale ai fini della confisca.
  • Una volta dimostrata la sproporzione tra beni e redditi dichiarati, l'onere probatorio sposta sul prevenuto la prova della lecita provenienza dei beni.
  • Terzi formalmente intestatari dei beni possono reclamare l'effettiva titolarità e la prova della legittima provenienza, ma non sono legittimati a sindacare in sede di cassazione i presupposti della misura (pericolosità, sproporzione) spettanti al proposto.

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