Cassazione Penale, Ordinanza n. 24975/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 10/06/2025, deducendo tramite due difensori la violazione di legge e il difetto di motivazione. Le censure riguardavano, da un lato, la qualificazione giuridica della condotta e il trattamento sanzionatorio; dall'altro, la conferma della responsabilità penale. La Corte ha rilevato che il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e il ricorso sulla responsabilità erano aspecifici, mentre la doglianza sulla qualificazione giuridica era manifestamente infondata perché contrastava con la giurisprudenza consolidata in tema di rapina impropria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifiche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla responsabilità e manifestamente infondata quella sulla qualificazione giuridica, richiamando il principio secondo cui, ai fini della consumazione della rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente la sottrazione; il controllo del personale di vigilanza può impedire solo l'eventuale successiva autonoma disponibilità del bene. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rapina impropria si consuma già con la sottrazione della cosa mobile altrui e non richiede che l'agente consegua il possesso pieno o l'autonoma disponibilità del bene; il controllo esercitato dalla vigilanza non esclude la consumazione del reato.
Massime di principio
- Ai fini della consumazione della rapina impropria è sufficiente la sottrazione della cosa mobile altrui, non essendo necessario il conseguimento del possesso pieno del bene da parte dell'agente.
- Il controllo del personale di vigilanza sulla cosa sottratta non esclude la consumazione del reato, potendo incidere soltanto sulla successiva acquisizione di una autonoma disponibilità del bene.
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure aspecifiche o su doglianze manifestamente infondate, specie quando contrastino con un principio di diritto consolidato di legittimità.
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