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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09336/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 186 del 2000).

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 gennaio 2025. Dalla ordinanza emerge che il ricorso articolava due motivi, entrambi ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: il primo riguardava la configurabilità del reato contestato, il secondo il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata aveva già affrontato in modo corretto tali profili, con argomenti giuridici adeguati, richiamando le pagine 2 e 3 della motivazione di appello. Non risultano dal testo altri dati sulla concreta imputazione, oltre al fatto che si trattava di una sentenza di condanna o comunque sfavorevole all'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti soggettivi, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese con motivazione adeguata dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Le doglianze sulla configurabilità del reato e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono ammissibili se svolte in forma assertiva o riproduttiva, priva di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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