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Sentenza

Sentenza n. 2918/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2022 (R.G. n. 95/2022) del Giudice di Pace di Mirabella Eclano.

Giustizia amministrativa202506341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano n. 236/2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2022 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano. Prima della decisione, ha depositato un atto di rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; l'atto non era stato notificato alla controparte. Il giudice ha quindi valutato la dichiarazione come fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che il processo amministrativo sia un processo di parti e che il ricorrente disponga dell'interesse all'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La rinuncia depositata, pur non notificata alla controparte e quindi non perfezionata secondo le formalità ordinarie, è stata valorizzata quale comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione della Regione Campania.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La rinuncia non notificata alla controparte può comunque essere valutata, insieme al comportamento processuale della parte, come elemento univoco e argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, che conduce alla dichiarazione di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può manifestare la sopravvenuta carenza di interesse all'azione.
  • Anche una rinuncia al ricorso non notificata alla controparte può essere valorizzata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale fatto o atto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e a giustificare la declaratoria di improcedibilità.
  • La mancata costituzione della parte intimata può giustificare la dichiarazione di irripetibilità delle spese processuali in caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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