Cassazione Penale, Ordinanza n. 21206/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna pronunciata dal Tribunale, deducendo un solo motivo di ricorso: vizio di motivazione della decisione di secondo grado sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che la censura è formulata in modo estremamente generico e si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la motivazione sul merito risulta ritenuta adeguata, mentre la doglianza sulla pena è considerata inammissibile perché mira a contestare la congruità del trattamento sanzionatorio senza indicare arbitrarietà, illogicità manifesta o carenza motivazionale.
Norme richiamate
È richiamato tra i reati per i quali vi è stata conferma di condanna; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.
È richiamato tra i reati oggetto della condanna confermata; non vi è una specifica elaborazione nel provvedimento.
È richiamato tra i reati oggetto della condanna confermata; il provvedimento non ne tratta il contenuto tipico.
È richiamato tra i reati oggetto della condanna confermata; non emergono principi specifici sulla fattispecie.
È richiamato tra i reati oggetto della condanna confermata; il testo non approfondisce la configurazione del reato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione deve confrontarsi con la effettiva struttura argomentativa della decisione impugnata e non può risolversi in una generica richiesta di rivalutazione del merito.
- La censura sulla dosimetria della pena è scrutinabile in sede di legittimità solo nei limiti dell'arbitrarietà, dell'illogicità manifesta o della mancanza di adeguata motivazione; è inammissibile se mira soltanto a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice.
- La conferma della condanna in appello, accompagnata da motivazione ritenuta adeguata, rende inammissibili doglianze meramente assertive o generiche sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
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