Cassazione Penale, Sentenza n. 44003/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/06/2022 del Tribunale di Catania che aveva parzialmente accolto l'appello del P.M. disponendo l'obbligo di dimora nei confronti di Carmelo Marchese, indagato per concorso in turbativa d'asta e corruzione. Il ricorso per cassazione deduceva violazioni di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p., lamentando che il Tribunale non ha considerato gli argomenti difensivi contenuti in una memoria: a) le condotte contestate risalgono alla fine del 2020; b) l'intercettazione su cui si fondava l'appello risaliva al 12/02/2021; c) dall'intercettazione non emergevano attività di manipolazione di gare; d) non sono emerse condotte successive; e) l'indagato era stato sospeso dal lavoro il 22/04/2022 (conseguente venire meno delle condizioni di concretezza e attualità del pericolo). Si censurava inoltre l'uso, da parte del Tribunale, di generiche affermazioni su contatti collusivi senza specificarne la rilevanza e l'irrilevanza apodittica della sospensione dal lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che il pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274 lett. c) c.p.p. debba essere non solo concreto ma anche attuale e valutato alla luce della personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e delle concrete condizioni professionali e di vita. L'ordinanza impugnata è stata ritenuta viziata perché si è fondata su valutazioni congetturali, su elementi investigativi risalenti (fine 2020 - febbraio 2021) e su non meglio precisati "contatti collusivi", senza spiegare in che modo tali elementi rendessero attuale e probabile la reiterazione, né ha valutato adeguatamente l'effetto della sospensione dal lavoro avvenuta il 22/04/2022. Per tali ragioni la misura cautelare disposta è stata annullata.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: la prognosi va formulata sulla base della personalità dell'accusato, delle modalità del fatto e delle sue concrete condizioni professionali, lavorative e di vita; non è sufficiente una deduzione ipotetica o generica.
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
La sospensione dell'esecuzione della misura cautelare (ex art. 310, comma 3) è rimarcata nel procedimento, ma la sua previsione non esenta il giudice dall'obbligo di valutare se sussistano elementi attuali e concreti che giustifichino la cautela: eventuali cambiamenti della situazione personale (es. la sospensione dal lavoro) devono essere considerati nel giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari per pericolo di reiterazione occorrono elementi attuali e concreti, non deduzioni generiche o dati esclusivamente storici.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale in che modo la personalità dell'imputato, le modalità del fatto e le sue condizioni professionali rendono probabile la reiterazione del reato.
- Cambiamenti oggettivi della situazione personale o professionale (es. sospensione o perdita del lavoro) devono essere valutati e possono ridurre la probabilità di reiterazione.
- Intercettazioni o eventi risalenti nel tempo perdono rilevanza se non sono accompagnati da elementi recenti che ne attestino la persistenza o la continuità.
- La mera enunciazione di presunti "contatti collusivi" senza specificazione e relazione diretta con la probabilità di recidiva non è sufficiente a giustificare una misura cautelare.
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