Cassazione Penale, Ordinanza n. 17287/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, contro la sentenza che aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. in relazione ai reati contestati. Nel ricorso sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione. Dalla motivazione della Corte emerge che le censure miravano, in sostanza, a contestare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e/o l'erronea qualificazione giuridica dei fatti così come recepita nel patteggiamento. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è limitato alle ipotesi tassative previste dalla norma e, quanto alla qualificazione giuridica, l'errore è deducibile solo se manifesto e non quando la diversa qualificazione sia opinabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non rientrassero tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e degli altri elementi identificativi relativi al titolo di alcuni reati contestati ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sentenza oggetto dell'impugnazione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente previsti; non consente censure generiche o estranee al catalogo normativo
la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
impone l'oscuramento dei dati personali e degli elementi identificativi in relazione ad alcuni reati contestati
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è esperibile soltanto nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ammissibile come motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento, salvo che rientri nelle ipotesi specificamente consentite dalla legge.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto; se la diversa qualificazione è opinabile o richiede valutazioni non univoche, il motivo è inammissibile.
- Nel patteggiamento non è consentito trasformare l'accordo sulla pena in un accordo sui reati: il controllo di legittimità può intervenire sulla qualificazione solo nei casi di evidente errore di diritto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- art. 444 cod. proc. pen.
- art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
- art. 129 cod. proc. pen.
- art. 606 cod. proc. pen.
- art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
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