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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09723/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, quale concorrente, in più delitti di rapina. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che il compendio indiziario fosse insufficiente a fondare il concorso nei reati contestati. Con il secondo motivo ha contestato la misura della pena, ritenendola eccessiva e lamentando che non fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva reiterata; ha inoltre sostenuto l'iniquità del trattamento sanzionatorio rispetto ai correi, ai quali erano state attribuite condotte più gravi, ma con pena asseritamente analoga.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato perché riproponeva censure già esaminate in appello e mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha parimenti ritenuto inammissibile e infondato il secondo motivo, osservando che la determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta illogicità, insussistenti nel caso di specie; ha inoltre rilevato che la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata era incompatibile con il divieto previsto dall'art. 69, quarto comma, c.p. La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per affermare il modello unitario del concorso di persone nel reato e la pari responsabilità dei compartecipi, salvo eventuale riduzione per contributo marginale ex art. 114 c.p.

  • art. 114 c.p.

    Richiamato come base per una possibile diminuzione di pena nel caso di contributo di minima importanza, ipotesi esclusa nel caso concreto.

  • art. 132 c.p.

    Indicato, insieme all'art. 133 c.p., quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Indicato, insieme all'art. 132 c.p., quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche, la cui prevalenza sulla recidiva reiterata è stata ritenuta preclusa dal combinato disposto normativo richiamato dalla Corte.

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    Richiamato per escludere la possibilità di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo con censure specifiche e puntuali contro l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; non è ammissibile una critica che si limiti a riproporre la diversa lettura delle prove già proposta nei gradi di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito mediante una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione dell'attendibilità e rilevanza delle prove.
  • La determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e il giudizio di comparazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
  • Nel concorso di persone nel reato opera il modello unitario di cui all'art. 110 c.p., con tendenziale pari responsabilità dei concorrenti; una riduzione della pena può essere giustificata solo se il contributo del singolo sia di marginale importanza.
  • La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata non può essere accolta quando il quadro normativo ne esclude la prevalenza, potendo al più residuare un giudizio di equivalenza o di subvalenza secondo i limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniRapina
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeRecidiva

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