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Ordinanza

Ordinanza n. 225/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza collegiale del T.a.r. per il Lazio, Sezione Quarta, n. 21501/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto l’istanza di accesso a ulteriori documenti relativi a un procedimento concernente il movimento di dipendenti militari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva ordinato l’ostensione di ulteriori documenti richiesti dal militare con istanza del 2 settembre 2025 e negati dall’Amministrazione con nota del 24 settembre 2025. La documentazione comprendeva gli orientamenti della gerarchia intermedia sull’eventuale movimento dei dipendenti militari, la situazione di forza dei Reparti di appartenenza dei candidati, il piano nazionale degli impieghi “per bandi” per l’anno 2025 e l’ordine permanente di servizio della Tenenza di Lampedusa. L’Amministrazione ha censurato l’accoglimento della domanda ostensiva, prospettando, nelle more del giudizio di merito fissato davanti al TAR per il 29 aprile 2026, un pregiudizio connesso alle esigenze di riservatezza proprie dell’Amministrazione militare e all’ampiezza e genericità della documentazione da ostendere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, in riforma dell’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza di accesso documentale proposta in primo grado. La decisione è motivata, nella fase cautelare, dal danno prospettato in relazione alle esigenze di riservatezza naturalmente proprie dell’Amministrazione militare, nonché dall’ampio e generico riferimento ai documenti oggetto dell’ordine di ostensione. La reiezione è disposta ferma la possibilità per il giudice di primo grado di compiere una valutazione autonoma e specifica, nel giudizio di merito, sulla persistenza e sulla misura delle esigenze di accesso. Le spese della fase d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare dell’appello contro un’ordinanza che abbia disposto l’accesso a documenti, il giudice può riformare la misura quando il danno prospettato dall’amministrazione, specialmente militare, sia collegato a esigenze di riservatezza istituzionale e l’ordine di ostensione riguardi una documentazione ampia e genericamente individuata.
  • La valutazione cautelare negativa sull’istanza di accesso non preclude al giudice di merito una successiva valutazione autonoma e specifica sulla persistenza, sull’attualità e sulla concreta misura delle esigenze ostens ive.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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