Sentenza del 19/01/2018 n. 1305 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica doganale con cui l'Amministrazione ha riconosciuto l'origine cinese delle merci, inizialmente dichiarate di origine filippina, applicando un dazio antidumping del 58,6%. La prima rettifica aveva già escluso l'origine preferenziale filippina, elevando il dazio dallo 0% al 3,7%, ma l'origine cinese era emersa successivamente dagli accertamenti OLAF. La società sosteneva che la Dogana avrebbe dovuto contestare fin dall'inizio l'origine cinese e che, comunque, essa aveva agito in buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo dell'Agenzia delle Dogane, dichiarando inammissibili il primo e il terzo motivo. Ha ritenuto decisivo il fatto che la Commissione tributaria regionale non avesse esaminato la relazione OLAF, i cui accertamenti hanno piena valenza probatoria nei procedimenti doganali, salvo prova contraria del contribuente. Ha inoltre censurato il riconoscimento automatico della buona fede, precisando che l'esenzione dal recupero dei dazi richiede la prova cumulativa di un errore attivo dell'autorità, non riconoscibile dall'importatore diligente, e dell'osservanza di tutti gli obblighi dichiarativi. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte vittoriosa in appello e su una questione non esaminata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti ... comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza.
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo sintetico e comprensibile. La riproduzione integrale di documenti non essenziali può determinare l'inammissibilità, salvo che le parti sovrabbondanti siano facilmente separabili.
Art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.
Le doglianze relative alla valutazione delle prove non integrano necessariamente una violazione del principio di disponibilità della prova o del libero convincimento; devono essere dedotte secondo il corretto vizio processuale previsto dalla legge.
Art. 78 del Codice Doganale Comunitario
Consente controlli e rettifiche successivi, anche integrativi, quando emergano elementi nuovi o non conosciuti al momento dell'accertamento originario.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
Disciplina la rettifica dell'accertamento doganale e i relativi presupposti, ma la Corte non ha esaminato nel merito la qualificazione dell'atto come integrativo o autonomo, ritenendo inammissibile il motivo.
Art. 220, paragrafo 2, comma 1, lettera b, del Codice Doganale Comunitario
L'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi per errore dell'autorità è eccezionale e richiede cumulativamente un errore attivo dell'autorità competente, non riconoscibile da un importatore diligente, e il rispetto di tutti gli obblighi previsti per la dichiarazione doganale. La semplice omissione o mancata scoperta di irregolarità da parte della Dogana non è sufficiente.
Regolamento (CE) n. 1073/1999
Gli accertamenti svolti dall'OLAF nell'ambito delle sue competenze hanno piena efficacia probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari doganali, salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il mancato esame di un fatto decisivo e controverso, come la relazione OLAF e la data della sua acquisizione, può giustificare la cassazione della sentenza per omessa motivazione.
Massime di principio
- In materia doganale, una rettifica successiva è ammissibile quando l'Amministrazione acquisisce successivamente informazioni nuove e decisive, come rapporti investigativi o verifiche internazionali, non disponibili al momento del primo accertamento.
- Le relazioni e gli accertamenti OLAF costituiscono elementi probatori qualificati; chi li contesta deve fornire una prova concreta e specifica contraria, non limitarsi a contestazioni generiche.
- La buona fede dell'importatore non comporta automaticamente l'esenzione dal pagamento dei dazi. Occorre dimostrare tutti i presupposti normativi, incluso un comportamento attivo e idoneo a generare l'errore da parte dell'autorità doganale.
- La mera inerzia, negligenza o mancata individuazione di documenti falsi da parte della Dogana non equivale a un errore attivo dell'autorità e, di regola, non tutela l'importatore dal recupero dei dazi.
- Il fatto che l'importatore abbia confidato in un certificato di origine non è sufficiente, da solo, a provare la buona fede esimente: devono essere valutate anche la sua esperienza, la diligenza concretamente adottata e l'osservanza degli obblighi dichiarativi.
- Quando una sentenza omette di esaminare una prova decisiva dedotta dalla parte, la decisione può essere cassata con rinvio per una nuova valutazione complessiva dei fatti e delle prove.
- Una questione non esaminata dal giudice di merito, come l'eventuale violazione del contraddittorio amministrativo, non può normalmente essere decisa per la prima volta in cassazione e dovrà essere valutata dal giudice del rinvio.
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