Cassazione Civile, Ordinanza n. 29610/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal comune, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IMU 2012 emesso dal comune nei confronti di una società di leasing. In primo grado il ricorso della società era stato respinto; in appello la CTR Lombardia aveva accolto parzialmente l'impugnazione, limitando la debenza dell'imposta a 1/12 dell'importo contestato. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Nelle more, tuttavia, il comune ha depositato memoria con rinuncia al giudizio, dichiarando di avere raggiunto un'intesa con la banca resistente, la quale ha accettato la rinuncia. La sentenza non espone il contenuto del motivo di ricorso, perché il giudizio si è chiuso per rinuncia.
Norme richiamate
"La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc"
richiama il rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.
"atto di rinuncia al giudizio"
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte quando necessario secondo il caso concreto, comporta l'estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, che restano assorbiti.
Come è indicizzato
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