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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15163/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un lodo arbitrale dell'8 febbraio 2019 che aveva condannato una persona fisica al pagamento di una somma rilevante, oltre spese, quale danno conseguente all'esercizio di un'azione di responsabilità nei suoi confronti. Il soccombente nel giudizio arbitrale ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello chiedendone la nullità per asserita violazione del contraddittorio, sostenendo che la domanda di arbitrato non gli fosse stata ritualmente notificata, che il tentativo di notifica del 27 novembre 2017 fosse stato eseguito senza le formalità dovute in caso di irreperibilità e che la successiva domanda di nomina dell'arbitro non potesse sanare il vizio. La Corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché tardiva e ha comunque escluso la nullità del lodo, rilevando che la notificazione della domanda di arbitrato e della domanda di designazione dell'arbitro unico era stata eseguita presso la residenza dell'interessato con le forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., e che il termine lungo di cui all'art. 828 c.p.c. era spirato anche considerando sospensione feriale e sospensione Covid. In Cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: omessa pronuncia sulla censura relativa alla notificazione congiunta degli atti; motivazione apparente ed errore di percezione circa tale notificazione; omesso esame del fatto decisivo relativo alle ragioni della notifica congiunta; omessa valutazione di una causa di rimessione in termini; violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 c.p.c. per la pretesa mancata ritualità della notifica del lodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello, affermando la ritualità della notificazione congiunta della domanda arbitrale e della domanda di nomina dell'arbitro, aveva implicitamente respinto la doglianza difensiva, e perché la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e non apparente. Ha considerato inammissibile il terzo motivo perché diretto a censurare questioni e argomentazioni difensive e non un fatto storico decisivo omesso. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la questione della rimessione in termini era estranea alla ratio decidendi della decisione impugnata. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per estraneità alla ratio decidendi e per difetto di specificità, osservando che, quando si contesta la ritualità della notifica, occorre trascrivere integralmente atti e relate di notifica per consentire il controllo della censura dalla sola lettura del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata, pur senza affrontare espressamente ogni argomento, comporta necessariamente il rigetto della pretesa incompatibile con la statuizione resa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione, a sostegno della censura di motivazione apparente, poi respinta perché la sentenza di merito era ritenuta sufficientemente comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca al di sotto del minimo costituzionale; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per denunciare la motivazione apparente, ma ritenuto non violato perché la motivazione della sentenza era intellegibile e completa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata respinta perché non ricorreva un vizio decisivo di percezione o valutazione nei termini dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura utilizzabile per violazione o falsa applicazione di legge, ma non per rimettere in discussione valutazioni di fatto non decisive o estranee alla ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale è configurabile solo per macroscopiche sviste materiali nella lettura degli atti o per omissioni riconducibili a un errore processuale rilevante; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, non questioni, argomentazioni difensive o profili giuridici.

  • art. 828, secondo comma, c.p.c.

    È il termine lungo per impugnare il lodo arbitrale; la Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione tardiva rispetto a tale termine, computando anche le sospensioni normative richiamate.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la notificazione presso la residenza del destinatario nei casi di temporanea irreperibilità; il motivo che ne contestava l'applicazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato per la notifica agli irreperibili; la Corte d'appello lo ha ritenuto correttamente utilizzato dopo l'esito negativo della precedente notificazione.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul preteso mancato esame della rimessione in termini, ma la censura è stata giudicata estranea alla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 relativo al raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • d.l. n. 18/2020, art. 83

    Richiamato dalla Corte d'appello per la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19 ai fini del computo della tardività dell'impugnazione.

  • d.l. n. 23/2020, art. 36, comma 1

    Richiamato dalla Corte d'appello per la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19 ai fini del computo della tardività dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Non vi è omessa pronuncia quando la statuizione del giudice di merito sia logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione riproposta, poiché il rigetto può risultare anche implicitamente dalla decisione adottata.
  • La motivazione è apparente solo quando sia priva del minimo costituzionale di intelligibilità; una motivazione sintetica ma comprensibile e coerente è sufficiente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive o questioni giuridiche.
  • La deduzione di un errore percettivo sulla ricostruzione degli atti processuali richiede specificità elevata e, nei casi di contestazione della notificazione, la trascrizione integrale degli atti e delle relate rilevanti per consentire il controllo in sede di legittimità.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando introduce questioni estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La contestazione della ritualità di una notificazione non può risolversi in una critica generica: occorre indicare puntualmente il vizio del procedimento notificatorio e riprodurre gli elementi documentali necessari alla verifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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