Ordinanza n. 235/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto della Provincia di Imperia, Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica, Prot. Uscita -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stato disposto nei confronti -OMISSIS-l divieto di detenere qualsiasi tipologia di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il divieto prefettizio di detenzione di qualsiasi tipologia di armi, munizioni e materie esplodenti, adottato a seguito di episodi di conflittualità endofamiliare. Ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento, poiché al momento della sua emanazione la situazione di pericolo risultava già venuta meno in ragione del cambio di residenza. Ha inoltre evidenziato il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto, in quanto utilizza l'arma nello svolgimento dell'attività lavorativa di guardia giurata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nella circostanza che, al momento dell'adozione del divieto, la situazione di pericolo connessa alla conflittualità endofamiliare era già cessata, essendo intervenuto il cambio di residenza della ricorrente. Ha riconosciuto il periculum in mora, poiché l'arma è utilizzata per l'attività lavorativa di guardia giurata. Il giudice ha tuttavia contemperato le esigenze di sicurezza con quelle lavorative, sospendendo l'efficacia del provvedimento soltanto nei sensi indicati in motivazione: la ricorrente può detenere l'arma esclusivamente durante l'orario e per le esigenze di servizio; per il restante tempo l'arma deve essere adeguatamente custodita presso la sede del datore di lavoro. La trattazione di merito è stata fissata al 5 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
La norma costituisce la base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; in sede cautelare il giudice ha ritenuto rilevante la persistenza attuale della situazione di pericolo al momento dell'adozione del divieto.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della legittimità di un divieto prefettizio di detenzione di armi fondato su conflittualità endofamiliare, l'amministrazione deve considerare la situazione di pericolo attuale al momento dell'adozione del provvedimento; il venir meno della situazione pericolosa prima dell'emanazione dell'atto può integrare un profilo di fondatezza dell'impugnazione.
- Quando l'esecuzione del divieto di detenzione di armi incide sull'attività lavorativa di una guardia giurata, il giudice cautelare può sospendere l'efficacia dell'atto in modo conformato, consentendo la detenzione limitatamente all'orario e alle esigenze di servizio e imponendo la custodia dell'arma presso la sede del datore di lavoro per il restante tempo.
- Nella tutela cautelare contro un divieto di detenzione di armi, il bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e pregiudizio lavorativo può essere realizzato mediante una misura temporanea e specifica, idonea a ridurre il rischio senza impedire integralmente lo svolgimento del servizio.
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