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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22325/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio dell'indulto concesso al ricorrente per quattro condanne, sulla base della riconosciuta partecipazione a un'associazione (art. 74 TU Stup.) nel periodo 24/10/2008 - 29/05/2014. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, con riguardo alla sentenza del 10/07/2019, non sarebbe stata adeguatamente delimitata la data di inizio del vincolo associativo: secondo un collaboratore di giustizia l'affiliazione inizierebbe nel 2011, mentre la difesa invocava il principio del favor rei proponendo di collocare l'inizio in epoca successiva al 1° agosto 2001, condizione che avrebbe escluso la rilevanza ai fini della revoca dell'indulto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, se il momento di consumazione del reato è stato individuato in sede di cognizione con sentenza passata in giudicato in termini precisi e delimitati, il giudice dell'esecuzione non può modificarne la data. Nel caso concreto la sentenza di merito aveva delimitato l'associazione tra il 24/10/2008 e il 29/05/2014, pertanto il giudice dell'esecuzione non poteva rivedere il tempus commissi delicti sulla base di altre fonti probatorie del procedimento. Il ricorso è stato inoltre ritenuto generico rispetto alla censura sulla motivazione e privo di sviluppi argomentativi idonei a dimostrare l'avvio del vincolo associativo in epoca diversa. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 Testo Unico sulle sostanze stupefacenti (TU Stup.)

    La condotta associativa contestata al ricorrente è stata punita in base a questa norma; la commissione del delitto nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge rilevava ai fini della revoca dell'indulto

  • legge n. 241 del 2006

    Il quinquennio decorrente dall'entrata in vigore di questa legge è assunto come termine di riferimento per valutare la rilevanza temporale dei fatti ai fini della revoca del beneficio concessogli

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021 Piacenti; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016 Spada)

    Principio interpretativo: in sede esecutiva non è consentito modificare la data del reato quando essa sia stata già determinata in modo preciso e delimitato da una sentenza di cognizione passata in giudicato; solo se l'epoca di consumazione non è precisa il giudice dell'esecuzione può esaminare gli atti per desumerla

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione fatti definiti con sentenza di merito passata in giudicato quando la data di commissione del reato sia indicata in modo preciso e delimitato nella decisione di cognizione
  • Se la sentenza di merito non specifica con precisione l'epoca del reato, il giudice dell'esecuzione può esaminare la sentenza e gli atti per desumere gli elementi necessari a determinare il tempus commissi delicti
  • Le censure sulla motivazione in sede di esecuzione richiedono argomentazioni dettagliate e specifiche: deduzioni generiche o laconiche sono insufficienti
  • Eventuali contestazioni sulla data di inizio di un vincolo associativo dovevano essere proposte e sviluppate nell'impugnazione della decisione di merito; l'inazione in fase di cognizione preclude, in linea di massima, la revisione di quel punto nella fase esecutiva
  • Lo spostamento della data di affiliazione in avanti non è automaticamente favorevole all'imputato e può avere effetti negativi collegati ad altri istituti sostanziali e processuali, per cui va valutato caso per caso
  • Il rigetto del ricorso comporta rischio di condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; conviene quindi articolare e documentare con precisione le doglianze fin dalle fasi di merito

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