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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11068/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

Un utente aveva convenuto il gestore del servizio telefonico chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento contrattuale consistente nel mancato trasferimento della linea telefonica presso un diverso indirizzo fisico richiesto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato Euro 30.000,00 oltre accessori; la Corte d'appello aveva poi riformato parzialmente la decisione, ritenendo provato l'an debeatur ma non il quantum, affermando che la prova resa dall'attore giustificasse soltanto il rimborso delle spese di mediazione (Euro 100,00) e delle bollette telefoniche da restituire (Euro 112,00), con ulteriore rilievo di ultrapetizione del primo giudice. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) nullità della notifica dell'atto di appello, perché eseguita al procuratore del primo grado nonostante, dopo la sentenza di primo grado, egli avesse eletto domicilio altrove e nominato un diverso difensore revocando il precedente; 2) violazione delle norme sulla rinnovazione della notifica, perché l'originaria notifica era stata eseguita a un indirizzo senza collegamento con il destinatario e, secondo il ricorrente, non poteva essere sanata con una rinnovazione disposta alla prima udienza; 3) omessa motivazione sul diritto all'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto, qualificato come clausola penale e specificamente domandato, oltre che sui danni complessivamente allegati; 4) erroneo diniego dell'indennizzo contrattuale per asserita mancata contestazione; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la domanda sarebbe stata formulata lasciando al giudice la quantificazione della somma dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbendo gli altri. Ha ritenuto che la nullità della notifica dell'appello non fosse tale da integrare inesistenza, ma che la parte appellante avrebbe dovuto riattivarsi tempestivamente, senza attendere la prima udienza di comparizione, per chiedere la rinnovazione della notificazione nei termini previsti, soprattutto non avendo dimostrato che il mancato perfezionamento dipendesse da causa non imputabile. Poiché ciò non era avvenuto, la rinnovazione non avrebbe dovuto essere concessa e l'appello doveva considerarsi tardivo. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché la causa non poteva essere proseguita. La società controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato ai fini della dedotta nullità della notificazione dell'atto di appello al precedente difensore.

  • art. 150 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo sulla disciplina delle notificazioni.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della notificazione dell'atto di appello.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione è ammessa solo nei limiti in cui l'omissione o l'irregolarità non siano imputabili alla parte, e deve essere richiesta tempestivamente.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente e valorizzato nel ragionamento sulla tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per censurare un vizio di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale parametro del vizio motivazionale dedotto.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione al diniego dell'indennizzo contrattuale e ai limiti delle domande nuove o modificate in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per lamentare l'erronea valutazione della mancata contestazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo per contestare l'affermazione di ultrapetizione da parte del giudice di appello.

Massime di principio

  • L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell'atto di notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, una nullità sanabile.
  • Il requisito del collegamento tra il luogo di notificazione e il destinatario non attiene alla struttura essenziale della notificazione: la sua mancanza determina nullità e non inesistenza, con sanatoria ex tunc mediante rinnovazione o costituzione dell'intimato.
  • Se la notificazione di un atto d'impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, quest'ultimo deve riattivarsi tempestivamente, depositando istanza al giudice ad quem e chiedendo un termine perentorio per il completamento della notificazione; non è sufficiente attendere la prima udienza di comparizione.
  • Quando la parte notificante non dimostra che l'esito negativo della notifica dipenda da causa a sé non imputabile, non può beneficiare della rimessione in termini o della rinnovazione tardivamente richiesta, con possibile declaratoria di tardività dell'impugnazione.
  • La rinnovazione della notificazione non può essere usata per sanare l'inerzia processuale della parte che, pur potendo tempestivamente riattivare il procedimento notificatorio, omette di farlo entro il termine utile per la costituzione dell'intimato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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