Cassazione Penale, Sentenza n. 26494/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vari motivi. Viglietta ha dedotto: 1) vizio di motivazione per motivazione per relationem dalla sentenza di primo grado; 2) erronea valutazione del nesso causale e della causalita della colpa rispetto alla violazione delle norme del Codice della Strada (in particolare art. 154 CdS); 3) travisamento della prova e mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima alla luce della perizia (presenza di alcol e cannabinoidi nella vittima); 4) irregolarità e insufficiente motivazione nel calcolo della pena (art. 133 c.p.); 5) omissione di motivazione riguardo al diniego del beneficio della non menzione della condanna (art. 175 c.p.). Le Assicurazioni di Roma hanno sollevato motivi analoghi: vizio di motivazione per relationem, mancata considerazione della cooperazione colposa della vittima (perizia) e mancata motivazione sulle statuizioni civili e sulla congruità della provvisionale assegnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nel resto, accogliendo tuttavia il quinto motivo del ricorso di Viglietta relativo al mancato e motivato diniego del beneficio della non menzione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della concedibilità della non menzione e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio su quel solo punto. Sono state confermate le statuizioni di merito riguardanti la responsabilità penale di Viglietta (omicidio colposo ex art. 589 c.p., commi 1 e 2), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sull'aggravante, la rideterminazione della pena a 6 mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionale, la condanna in solido con i responsabili civili (ATAC Spa e Le Assicurazioni di Roma) al risarcimento dei danni e il riconoscimento di una provvisionale di euro 15.000 a favore di Rossana Furia. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione a favore della parte civile Mauro Liberti, liquidate in euro 2.500. E' stata dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
Norma base sull'omicidio colposo; la sentenza applica la disciplina vigente al tempo del fatto (10/4/2015) per la qualificazione dell'evento e per il calcolo della pena di base
Disciplina dell'omicidio stradale (introdotta nel 2016); richiamata per spiegare l'assetto normativo successivo e il divieto di combinare parti di leggi diverse; usata come confronto per la determinazione delle circostanze attenuanti e del loro effetto sulla pena
Regola sul beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la Corte ricorda che la concessione è discrezionale e deve essere motivata sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ritiene che il giudice di merito debba richiamare e motivare l'uso di tali criteri nella determinazione della pena
art. 154 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Regola sul cambio di corsia: obbligo di presegnalare e di accertarsi di non creare pericolo o intralcio; la Corte ha ritenuto che la violazione di tale norma costituisse la regola cautelare violata e che il rischio evitato fosse congruente con l'evento
art. 143 comma 7; art. 141 comma 2 citati in motivazione
Norme della circolazione richiamate come violate nella ricostruzione delle condotte ritenute colpevoli; usate per descrivere le violazioni contestate sia all'imputato sia, secondo la perizia, alla vittima
Principi generali sulla colpa e la responsabilità penale; citati in relazione alla esigenza di valutare il nesso di causalità della colpa e non solo la causalità materiale
Norma sulle circostanze attenuanti generiche (riduzione della pena); richiamata nel calcolo ipotetico della pena se fosse stata applicata la disciplina dell'omicidio stradale
Vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto sussistente la mancanza di motivazione riguardo al diniego della non menzione, configurando il vizio censurato ai sensi di questa norma
Prescrive la dichiarazione di irrevocabilità della pronuncia di condanna; la Corte ha disposto la dichiarazione di irrevocabilità della declaratoria di responsabilità
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità sulla ricostruzione fattuale e sulle valutazioni di prova; la Cassazione sindaca tali valutazioni solo per vizi motivazionali o travisamenti evidenti.
- La sussistenza del nesso causale in delitti colposi richiede sia la causalità materiale sia la causalità della colpa: il giudice deve accertare che la norma cautelare violata fosse diretta a prevenire il rischio concretizzatosi e che il rispetto della norma avrebbe probabilmente evitato l'evento (giudizio controfattuale).
- La motivazione per relationem è legittima se il provvedimento di riferimento è noto/ostensibile e se la sentenza d'appello svolge un'adeguata disamina delle censure; non può sostituire un'analisi puntuale quando l'atto di impugnazione è specifico.
- Se il giudice si discosta da una perizia tecnica d'ufficio, è tenuto a fornire una motivazione più penetrante e a spiegare le ragioni della scelta rispetto alle conclusioni tecniche contestate.
- La concessione del beneficio della non menzione è autonoma rispetto alla sospensione condizionale della pena: quando si concede la sospensione ma non la non menzione il giudice deve indicare esplicitamente e motivatamente le ragioni (criteri ex art. 133 c.p.).
- Le statuizioni provvisorie in favore delle parti civili (provvisionali) sono difficilmente censurabili in Cassazione poiché la liquidazione definitiva rimane rimessa al giudice civile e il provvedimento provvisionale è, per sua natura, destinato ad essere sostituito dalla liquidazione definitiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26479/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26480/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26483/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26484/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26485/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26486/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →