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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33641/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dei cespiti immobiliari della s.n.c. Elvia e dei conti correnti della s.r.l. Agenzia Universo (ovvero, alternativamente, dei beni personali di Mario Boso e di Elvia Trevisiol), nell'ambito di indagini per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il Pubblico ministero deduceva l'esistenza del fumus commissi delicti e sosteneva che il conferimento dell'unico ramo d'azienda dell'Agenzia Universo in una società costituita ad hoc (Elvia s.n.c.), pur con quote in massima parte intestate alla Universo, aveva ridotto significativamente la garanzia patrimoniale opponibile all'Erario, configurando una condotta di pericolo idonea a pregiudicare l'attività di recupero fiscale; l'iscrizione di ipoteca e la presenza di altri immobili non avrebbero escluso il rischio di inefficacia della tutela esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio (ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.). La Corte ha motivato che: il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 è reato di pericolo il cui profitto è costituito dal patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione; il fumus per il sequestro preventivo richiede elementi concreti e persuasivi, non una mera verifica astratta della qualificazione giuridica e non un requisito di immediata e incontroversa certezza dell'ipotesi accusatoria; il trasferimento dell'immobile mediante conferimento nel contesto di società riconducibili allo stesso nucleo familiare può effettivamente limitare la garanzia patrimoniale e rendere più difficoltosa l'azione recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria; la presenza di ipoteche o altre garanzie non esclude a priori il sequestro preventivo, dato che i diritti dei creditori garantiti trovano tutela nella fase successiva relativa alla confisca e all'esecuzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11

    Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato di pericolo: l'oggetto giuridico è la garanzia patrimoniale data dai beni dell'obbligato e il "profitto" è rappresentato dal patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione, non dal mero debito tributario. Gli atti simulati o fraudolenti volti a rendere più difficoltosa la riscossione integrano la fattispecie anche senza l'effettiva vanificazione dell'esazione.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato quale parametro sulle esigenze probatorie: per il sequestro preventivo non è richiesto il livello di certezza ("gravi indizi" ai sensi dell'art. 273) proprio delle misure cautelari personali, ma resta necessario che sussistano concreti e persuasivi elementi di fatto idonei a collegare l'indagato alla condotta contestata.

  • codice di procedura penale, art. 324, comma 5

    Norma sul rinvio per nuovo giudizio alla competente sezione del Tribunale; la Corte ha disposto il rinvio del procedimento al Tribunale di Venezia per riesame con rispetto del corretto criterio cautelare.

Massime di principio

  • Nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) l'attenzione va alla tutela della garanzia patrimoniale: operazioni che trasformano beni reali in partecipazioni o trasferiscono cespiti a società riconducibili al medesimo nucleo familiare possono costituire indice di pericolo per la riscossione fiscale.
  • Per disporre un sequestro preventivo è necessario il fumus commissi delicti inteso come insieme di elementi fattuali concreti e persuasivi (indizi tali da ricollegare il fatto all'indagato); non è ammissibile richiedere 'immediata ed incontroversa' certezza dell'accusa.
  • La presenza di ipoteche o di altre garanzie reali non esclude automaticamente il sequestro preventivo: l'adeguatezza di tali garanzie va valutata ex ante e, se il rischio di inefficacia è ragionevole, il sequestro può essere disposto; i diritti dei creditori garantiti troveranno tutela nella successiva fase esecutiva.
  • Operazioni societarie 'intra-gruppo' o fra soggetti legati da rapporti familiari devono essere valutate con attenzione in sede cautelare: la mera intestazione formale delle quote alla società cedente non annulla l'effetto di spogliazione dell'attivo realmente disponibile per l'azione esecutiva dell'Erario.
  • In sede di riesame il giudice deve evitare di sostituire il giudizio sulla configurabilità del reato con una valutazione di quasi-prova; occorre invece valutare i concreti elementi di pericolo per l'azione esecutiva e la realizzabilità dei beni trasferiti.

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