Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19198/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito di condanna per truffa e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Il primo motivo contestava la dichiarazione di responsabilità ex art. 640 c.p., ma veniva formulato in sostanza come mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito. Il ricorrente, inoltre, deduceva due ulteriori motivi relativi al trattamento sanzionatorio: l'eccessività della pena e il diniego della sospensione condizionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non scrutinabile in sede di legittimità nei termini in cui era stato posto e comunque manifestamente infondato, richiamando il raggiro consistito nell'invio di un documento alterato tramite WhatsApp; ha ritenuto gli altri due motivi manifestamente infondati perché la determinazione della pena e la valutazione sulla condizionale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, profili esclusi nel caso concreto dalla motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la gravità della condotta e il precedente penale specifico dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta integrava il raggiro tipico della truffa, consistito nell'invio di un documento alterato mediante WhatsApp, posto a base dell'induzione in errore della persona offesa.

  • cod. pen.

    Richiamato in modo generico con riferimento al reato di truffa e alla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, anche in relazione alla valutazione della pena e al diniego della sospensione condizionale.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio e della concessione della sospensione condizionale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • L'invio di un documento alterato, se utilizzato per rappresentare falsamente una situazione idonea a indurre in errore la vittima, può integrare il raggiro tipico del delitto di truffa.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.