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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26073/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di primo grado di un imputato ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto, di lesioni personali aggravate. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo riguarda la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, ex art. 585, comma 1, c.p., contestata in termini sostanzialmente fattuali; il secondo riguarda la pretesa necessità delle conclusioni del pubblico ministero nel procedimento cartolare, ritenuta dalla difesa non osservata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in cassazione perché attinente a un apprezzamento di fatto e proposto per la prima volta in sede di legittimità, mentre il secondo è stato giudicato manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata che considera eventuale la partecipazione del pubblico ministero nel contraddittorio cartolare e, comunque, esclude la deducibilità della censura da parte della difesa per carenza di interesse. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la fattispecie base contestata

  • art. 582 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice delle lesioni personali

  • art. 585 c.p.

    richiamato per l'aggravante delle più persone riunite nel contesto del reato di lesioni

  • art. 14766 del 16/03/2022

    citata come precedente sulla partecipazione solo eventuale del pubblico ministero nel contraddittorio cartolare

  • art. 44017 del 19/09/2023

    citata come precedente sulla carenza di interesse della difesa a dedurre la violazione della disposizione relativa alla partecipazione del pubblico ministero

Massime di principio

  • La censura che presuppone un autonomo apprezzamento in fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, neppure se già genericamente evocata nei motivi di appello e poi specificata solo nel ricorso di legittimità.
  • Nel procedimento in contraddittorio cartolare la partecipazione del pubblico ministero è eventuale; la sua eventuale assenza non è utilmente deducibile dalla difesa quando manchi un concreto interesse processuale all'osservanza della disposizione asseritamente violata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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