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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15815/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sulla applicabilità del Regolamento CE n. 561/2006 agli autisti ARST impiegati su servizi regolari di linea e sul metodo di calcolo del limite bisettimanale di 90 ore: in particolare se l'esclusione per "percorso non superiore a 50 km" debba essere valutata con parametro soggettivo (chilometraggio effettivamente percorso dal singolo conducente nella giornata) o con parametro oggettivo (itinerario di linea predeterminato dall'impresa), e se il "periodo di guida" ai fini del tetto di 90 ore comprenda solo il tempo effettivo di guida o anche le altre mansioni/periodi di turno diversi dalla guida.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, cassando la decisione della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio applicando i principi interpretativi forniti dalla Corte di Giustizia UE. Principali statuizioni: 1) la nozione di 'percorso non superiore a 50 chilometri' va intesa come l'itinerario di linea predeterminato dall'impresa che collega un punto di partenza a un punto di arrivo (con eventuali fermate intermedie), non come il chilometraggio soggettivo fatto giornalmente dal singolo conducente né come la massima distanza dal punto di partenza; 2) per l'applicazione del limite bisettimanale di 90 ore (art. 6 par. 3) si conteggia solo il "tempo di guida" ai sensi dell'art. 4 lett. j) del Regolamento, escludendo le 'altre mansioni' e i tempi di guida di veicoli non soggetti al Regolamento; 3) quando il Regolamento si applica, le relative tutele (artt. 6, 7, 8, 9) operano come regole di miglior tutela senza escludere le ulteriori tutele previste dalla Direttiva 2002/15/CE e dalle normative nazionali di recepimento.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 561/2006

    art. 3 lett. a), art. 4 lett. h), j), k), art. 6 par. 1-3-5, art. 8, preambolo punti 16 e 24, art. 15

    Il regolamento si applica in funzione dell'itinerario di linea predeterminato dall'impresa: l'esclusione per 'percorso non superiore a 50 km' riguarda l'itinerario stabilito dall'impresa tra un punto di partenza e un punto di arrivo, con eventuali fermate prestabilite. Il 'periodo di guida' ai fini dell'art. 6 par. 3 deve essere inteso come tempo di guida effettivo (art. 4 lett. j), escludendo altre mansioni e le guide di veicoli esclusi dal Regolamento.

  • Regolamento (CE) n. 1073/2009

    Fornisce la definizione di 'servizi regolari' richiamata per interpretare 'itinerari determinati' utili a qualificare l'ambito di applicazione del Regolamento 561/2006.

  • Direttiva 2002/15/CE

    Stabilisce norme sull'organizzazione dell'orario di lavoro per i lavoratori mobili nel trasporto su strada; le tutele in essa previste si applicano anche ai casi esclusi dal Regolamento UE o possono integrare le tutele del Regolamento quando questo si applica, garantendo regole di miglior favore per il lavoratore.

  • D.lgs. n. 234/2007

    Atto di recepimento della Direttiva 2002/15/CE in Italia: le norme nazionali di attuazione sono applicabili anche ai trasporti disciplinati dal Regolamento e possono integrare o dare attuazione alle protezioni per i conducenti.

Massime di principio

  • Il criterio per escludere l'applicazione del Regolamento per percorsi inferiori a 50 km è oggettivo: si valuta l'itinerario di linea predeterminato dall'impresa (punto di partenza → punto di arrivo), non il chilometraggio effettivamente percorso dal singolo autista nella giornata.
  • Le tratte 'a raggiera' o i viaggi di andata e ritorno non vanno sommati automaticamente: si considerano distinte sottotracce salvo che l'impresa abbia impostato l'intero giro come un unico itinerario di linea.
  • Per il limite bisettimanale di 90 ore (art. 6 par. 3) si sommano i tempi di guida effettiva registrati (art. 4 lett. j), escludendo le 'altre mansioni' e i tempi di guida su veicoli non soggetti al Regolamento.
  • Quando il Regolamento si applica, esso fornisce tutele minime uniformi ma non esclude l'applicazione di norme più favorevoli previste dalla Direttiva 2002/15/CE o dalla normativa nazionale: prevale la regola di miglior tutela per il lavoratore.
  • Se un'impresa impiega occasionalmente veicoli su itinerari superiori ai 50 km, il Regolamento si applica solo a quei percorsi; l'uso sporadico non estende automaticamente l'applicazione a tutti i trasporti dell'impresa.
  • Se sussistono indizi che l'impresa abbia artificiosamente frazionato itinerari per eludere l'applicazione del Regolamento, occorrono accertamenti di fatto mirati: la forma dell'itinerario reale e la documentazione aziendale sono rilevanti.

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