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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26032/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (società contribuente)

La controversia

Con l’ordinanza n. 30184, depositata il 16 novembre 2025, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ma nel dispositivo aveva erroneamente condannato la controricorrente a pagare le spese in favore della ricorrente. Il Presidente della Sezione Tributaria, con decreto del 13 gennaio 2026, ha rilevato un possibile errore materiale e disposto la trattazione camerale per la sua correzione. Le parti non hanno depositato memorie. Il procedimento riguarda dunque la correzione dell’inversione delle parti beneficiaria e gravata dalla condanna alle spese, non la rivalutazione dell’inammissibilità del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha riconosciuto l’errore materiale nel dispositivo dell’ordinanza n. 30184/2025: la motivazione dichiarava inammissibili i motivi di ricorso e poneva le spese a carico della ricorrente, in favore della controricorrente; inoltre, la liquidazione comprendeva spese forfettarie, spese vive e accessori, anziché le sole spese prenotate a debito, circostanza coerente con la condanna in favore della parte privata. Ha quindi corretto il dispositivo stabilendo che l’Agenzia delle entrate, ricorrente nel giudizio originario, è condannata a pagare alla società controricorrente euro 15.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200,00 per spese borsuali e accessori di legge. L’inammissibilità del ricorso originario resta ferma. La Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi degli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 288, secondo comma, c.p.c.

    manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.

    La disposizione è richiamata per gli adempimenti conseguenti alla correzione del dispositivo.

  • art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.

    manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 288 c.p.c., quale fondamento degli adempimenti di cancelleria relativi alla correzione.

Massime di principio

  • È correggibile come errore materiale l’inversione, nel dispositivo di un provvedimento, della parte tenuta al pagamento delle spese e della parte beneficiaria quando la motivazione individua chiaramente la corretta statuizione e il contrasto risulta riconoscibile dal contenuto complessivo del provvedimento.
  • La composizione della liquidazione delle spese può concorrere a rendere riconoscibile l’errore materiale: la previsione di spese forfettarie, spese vive e accessori, anziché delle sole spese prenotate a debito, può confermare che la condanna era diretta a favore della parte privata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile

Testo integrale

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