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Ordinanza

Ordinanza n. 1863/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento prot. 13739 del 09.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo, mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato il ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Napoli per la classe di concorso ADMM nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione e con il DM 51/2021; - del decreto dell'Ufficio decreto prot. del decreto prot. 16394 del 03.09.2021 di ripubblicazione delle graduatorie, nonché del decreto 13745 del 09.08.2021 dell'Usp di Palermo di pubblicazione delle graduatorie GPS della Provincia di Palermo laddove non include la ricorrente tra i docenti inseriti in 1° fascia GPS; - nonché, per quanto occorrer possa del DM 51/2021 laddove le clausole di cui agli art. 1 e 2, in ordine ai requisiti di accesso per la prima fascia aggiuntiva, fossero ritenute escludenti rispetto al diritto dei docenti abilitati o specializzati all'estero ed il cui titolo sia in attesa di riconoscimento anche in quanto contrastante con l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 e nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente; - della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero; per la declaratoria - del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, in corso di riconoscimento; per la condanna - delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202109954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: depennamento dalle graduatorie provinciali GPS e mancato inserimento nella prima fascia aggiuntiva per il sostegno, nonché atti ministeriali e amministrativi connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione l'ha depennata dalle graduatorie provinciali GPS e gli atti di ripubblicazione delle graduatorie, lamentando il mancato inserimento nella prima fascia aggiuntiva per il sostegno nonostante il conseguimento in Romania del titolo di specializzazione, ancora in corso di riconoscimento. Ha inoltre contestato, per quanto occorrer possa, il DM 51/2021, il decreto ministeriale n. 242/2021 e la circolare ministeriale sulle supplenze, nella parte in cui non avrebbero consentito l'inserimento con riserva dei docenti titolari di un titolo estero di specializzazione in corso di riconoscimento, in contrasto con l'ordinanza ministeriale n. 60/2020. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la declaratoria del diritto all'inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS e la condanna delle amministrazioni all'adozione delle misure conseguenti. Nel corso del giudizio ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure relative alla legittimità del depennamento, alla compatibilità degli atti ministeriali con l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 o al diritto all'inserimento nella prima fascia GPS. Ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, ritenendo che l'elevato numero dei destinatari integrasse una comprovata difficoltà e richiamando il principio secondo cui tale forma di notificazione può essere autorizzata anche in assenza di una preventiva notificazione ordinaria a uno dei controinteressati. Ha prescritto la pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati, di un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, i provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi, l'indicazione generica dei controinteressati, le informazioni per seguire il processo, il numero dell'ordinanza, il ricorso integrale e l'elenco nominativo dei controinteressati. Ha imposto il mantenimento online della documentazione sino alla sentenza definitiva, il rilascio di un'attestazione di avvenuta pubblicazione e l'inserimento di un collegamento denominato “Atti di notifica”. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 25 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 60/2020

    Indicato dalla ricorrente quale base del preteso diritto all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS per posti di sostegno.

  • DM n. 51/2021

    Impugnato nella parte in cui sarebbe ostativo all'inserimento con riserva dei docenti con titolo estero di specializzazione in corso di riconoscimento.

Massime di principio

  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà derivanti dall'elevato numero dei destinatari, anche quando non sia stata previamente eseguita una notificazione ordinaria nei confronti di almeno uno dei controinteressati.
  • Quando il giudice autorizza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni, può prescrivere la pubblicazione del ricorso integrale, di un avviso con gli elementi identificativi del giudizio e dell'elenco dei controinteressati, nonché la conservazione online degli atti e il rilascio di un'attestazione con la data di pubblicazione.
  • Il mancato compimento degli adempimenti prescritti per la notificazione per pubblici proclami entro il termine perentorio stabilito dal giudice, o il mancato deposito tempestivo della relativa prova, può comportare l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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