Sentenza del 20/09/2018 n. 898 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IRES - Doppie imposizioni - Cumulabilità benefici - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso del credito d’imposta previsto dalla Convenzione Italia-Francia, ritenendo che la documentazione prodotta dimostrasse la sussistenza dei requisiti convenzionali. Contestava inoltre che il rimborso comportasse un doppio beneficio, affermando di avere già decurtato dalla somma richiesta il 5% del dividendo non assoggettato a ritenuta in Italia e il 5% della quota di credito d’imposta richiesto. L’Amministrazione sosteneva invece che, avendo la società italiana applicato la Direttiva madre-figlia e quindi distribuito i dividendi senza ritenuta ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, non fosse possibile riconoscere anche il credito d’imposta convenzionale, né risultasse provata l’effettiva imposizione dei dividendi in Francia.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l’appello e confermato il diniego di rimborso già pronunciato in primo grado. Ha ritenuto che non possa essere riconosciuto un credito d’imposta nei confronti dell’Erario italiano quando, al momento della distribuzione dei dividendi, nessuna ritenuta sia stata effettivamente applicata o riscossa in Italia. Il credito d’imposta serve a evitare una doppia imposizione, non può trasformarsi in un beneficio autonomo e non è cumulabile con l’esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva madre-figlia, recepita nell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973
Il regime consente, al ricorrere dei requisiti, la distribuzione di dividendi dalla società figlia italiana alla società madre francese senza applicazione della ritenuta italiana. Tale esenzione non può essere cumulata con il credito d’imposta previsto dalla disciplina convenzionale.
Art. 27 del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione disciplina il regime della ritenuta sui dividendi. Secondo la sentenza, l’opzione per il credito d’imposta convenzionale esclude l’applicazione del diverso regime di esenzione o riduzione della ritenuta e viceversa.
Art. 10, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia
La disciplina convenzionale mira a neutralizzare la doppia imposizione sui dividendi, ma non attribuisce un credito d’imposta quando in Italia non sia stata effettivamente applicata o riscossa alcuna imposta sul dividendo.
Cassazione civile, sentenza n. 8621/2011
All’esito del coordinamento tra disciplina convenzionale e direttiva, in nessun caso alla società madre francese potrebbe riconoscersi il cumulo del riconoscimento del credito d’imposta e dell’esenzione della ritenuta sull’utile percepito.
Il credito d’imposta convenzionale e l’esenzione dalla ritenuta costituiscono regimi alternativi. La scelta o applicazione di uno dei due regimi impedisce di ottenere anche l’altro, per evitare una doppia agevolazione o una situazione di non imposizione.
Massime di principio
- I benefici fiscali diretti a eliminare la doppia imposizione non possono essere cumulati se ciò determina una doppia agevolazione o una situazione di mancata imposizione.
- Il credito d’imposta presuppone normalmente che l’imposta sia stata effettivamente applicata o riscossa: non può essere richiesto nei confronti di un’amministrazione fiscale che non ha percepito alcun prelievo sul reddito interessato.
- Quando sono astrattamente applicabili sia una convenzione contro le doppie imposizioni sia la Direttiva madre-figlia, occorre coordinare i regimi e individuare quale beneficio sia stato concretamente applicato, senza sommare credito d’imposta ed esenzione dalla ritenuta.
- La società che richiede un rimborso deve dimostrare non solo la propria qualificazione e il rispetto dei requisiti formali, ma anche l’effettiva imposizione estera o italiana rilevante ai fini del beneficio invocato.
- La documentazione relativa alla tassazione subita nello Stato di residenza della società madre è essenziale quando il rimborso viene fondato sulla necessità di eliminare una doppia imposizione.
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