Cassazione Penale, Sentenza n. 40053/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare per violazione e mancata applicazione dell'art. 4, comma 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, che secondo la difesa escluderebbe la responsabilità dell'agricoltore. I fatti contestati riguardano la coltivazione presso l'azienda agricola del ricorrente di 24 piante di canapa simil-sativa e numerose piante di canapa non sativa (marijuana) per un peso lordo di 51,4 kg e un sacco di 6,6 kg di canapa essiccata; analisi chimiche che hanno evidenziato un THC complessivo pari a gr. 4272,8 (oltre 2000 volte il limite dello 0,6%), con ricavabilità di circa 170.912 dosi medie singole. Il ricorso censurava genericamente l'omessa applicazione delle esenzioni previste dalla legge sulla canapa agroindustriale
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha confermato che le esenzioni dell'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016 tutelano solo il coltivatore che abbia impiantato colture conformi alla legge e che, pur avendo valori di THC tra 0,2% e 0,6% (o lievemente superiori), abbia rispettato le prescrizioni normative e non commercializzi prodotti con effetto drogante. Nel caso concreto lo stato, la consistenza e le modalità di coltivazione, la presenza di materiale essiccato verosimilmente destinato alla vendita, l'elevatissimo contenuto di THC e le dosi ricavabili hanno fatto ritenere integrata la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione, giustificando la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 4, commi 5 e 7
"Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge."; "Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore."
Le esenzioni tutelano il coltivatore che abbia impiantato e gestito la coltura conformemente alla legge; la mera qualifica di "agricoltore" non esclude responsabilità quando la coltivazione e le modalità attuative rivelano un'attività illecita (es. destinazione alla vendita, alte concentrazioni di THC, modalità professionali di coltivazione). Il superamento dello 0,6% legittima sequestro/distruzione ma non determina automaticamente responsabilità penale, che va comunque valutata con i parametri del T.U. stupefacenti
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4; art. 80, comma 2
Norme del testo unico sugli stupefacenti che puniscono detenzione, cessione e commercializzazione di sostanze stupefacenti; la tabella II inserisce i derivati della cannabis tra i prodotti che possono integrare il reato, indipendentemente dalla percentuale di THC, salvo che i derivati siano in concreto privi di effetto drogante (principio di offensività). Pertanto anche prodotti con THC inferiore ai limiti previsti dalla legge sulla canapa agroindustriale possono integrare il reato se dotati di efficacia drogante
Legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3 (adempimenti formali)
Gli adempimenti formali (es. conservazione dei cartellini delle sementi e delle fatture) non sono sufficienti a escludere responsabilità quando dalle modalità di coltivazione e da elementi oggettivi emerga che l'attività è sostanzialmente illecita e diretta alla commercializzazione di prodotti droganti
Massime di principio
- Le esenzioni della legge sulla canapa agroindustriale (legge n. 242/2016) proteggono solo il coltivatore che abbia rispettato integralmente le prescrizioni e che non produca o commercializzi derivati con efficacia drogante; la qualifica formale di "agricoltore" non è sufficiente a escludere responsabilità penale
- La commercializzazione, detenzione o cessione di derivati della cannabis può integrare il reato previsto dal d.P.R. n. 309/1990 anche se il contenuto di THC è inferiore alle soglie della legge 242/2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di effetto drogante (principio di offensività)
- Il superamento dello 0,6% di THC nelle coltivazioni legittima il sequestro e può essere elemento rilevante ai fini della responsabilità, ma la rilevanza penale si valuta caso per caso secondo i parametri del testo unico sugli stupefacenti; non esiste un automatismo
- Elementi fattuali come numero/consistenza delle piante, quantità di prodotto essiccato, modalità organizzative e professionali di coltivazione e precedenti specifici possono costituire indizi gravi tali da giustificare misure cautelari per pericolo di reiterazione
- In sede di giudizio di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito particolarmente motivata del giudice del riesame circa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, salvo vizio di diritto
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