Cassazione Penale, Ordinanza n. 19284/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche in un procedimento per reiterate condotte di spaccio di cocaina. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato come indice di abitualità fatti già unificati quoad poenam ex art. 81 c.p. e non avesse considerato adeguatamente le censure difensive e i comportamenti positivi tenuti durante la perquisizione e dopo. Con il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto motivato in modo apparente o con clausola di stile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo adeguato con la motivazione della Corte d'appello, che era invece logica, congrua e corretta in diritto. In particolare, ha confermato che la presenza di più episodi analoghi di spaccio integra abitualità ostativa alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., anche se i fatti siano stati unificati sotto il vincolo della continuazione ai fini della pena. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata su abitualità, modalità della condotta e precedenti desumibili dal fascicolo e dal certificato penale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede, oltre alla tenuità oggettiva dell'offesa, la non abitualità del comportamento penalmente illecito; il giudizio va compiuto in concreto e può essere escluso dalla reiterazione di reati della stessa indole.
Il vincolo della continuazione ai fini del trattamento sanzionatorio non elimina la rilevanza dei singoli fatti come indici di reiterazione e abitualità ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Il giudizio di tenuità dell'offesa deve essere svolto considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, senza necessità di analizzare analiticamente ogni singolo elemento.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non citato.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma sufficiente, valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come precedenti e modalità del fatto.
Non citato.
Non citato.
Non citato.
Non citato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valutare complessivamente la fattispecie concreta, ma la causa di non punibilità è esclusa quando l'imputato risulti autore di più reati della stessa indole, anche se tra loro unificati per continuazione ai fini della pena.
- La continuazione ex art. 81 c.p. opera sul piano sanzionatorio e non impedisce di considerare i singoli episodi come elementi sintomatici di abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto.
- Il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione concreta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità dell'offesa; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare uno per uno tutti i profili prospettati dalla difesa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi significativi quali la reiterazione delle condotte, le modalità del fatto e la condotta di vita dell'imputato, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre doglianze già vagliate dal giudice di merito senza misurarsi criticamente con la motivazione impugnata.
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