Cassazione Penale, Sentenza n. 35205/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riconosciuto l'indennizzo per la custodia cautelare subita dal 12/12/2005 al 20/12/2006. Il ricorrente deduceva la violazione di legge (art. 314 c.p.p.) perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso dal risarcimento la parte della custodia cautelare computata nella pena inflitta con sentenza del Tribunale di Benevento del 31/01/2001, sostenendo che su tale condanna era intervenuto un indulto (e quindi non vi sarebbe stata compensazione) e che la condanna non avrebbe potuto essere eseguita per effetto dell'indulto intervenuto nel 2006.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto provata, sulla base della comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (determinazione delle pene concorrenti del 03/07/2024), che il periodo di custodia cautelare dal 12/12/2005 all'11/12/2006 era stato attribuito all'espiazione della pena di un anno inflitta con sentenza del 31/01/2001. Tale determinazione, non impugnata, è divenuta irrevocabile e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di riparazione. Perciò l'ordinanza impugnata che aveva liquidato l'indennizzo solo per il periodo non computato (nove giorni dal 12/12/2006 al 20/12/2006) è risultata corretta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non ravvisa violazione perché l'apprezzamento della situazione esecutiva è fondato su atto dell'ufficio esecuzione non impugnato
Norma richiamata dalla Procura per la determinazione delle pene concorrenti: la comunicazione di attribuzione del periodo di custodia cautelare a una pena esistente è stata ritenuta decisiva e, non essendo stata impugnata, è divenuta irrevocabile
Massime di principio
- Se il periodo di custodia cautelare è stato attribuito dall'ufficio dell'esecuzione all'espiazione di una pena tramite un provvedimento di determinazione delle pene concorrenti, tale attribuzione, se non impugnata, vincola il giudice della riparazione e riduce l'indennizzo risarcitorio.
- Il ricorrente in giudizio di riparazione deve fornire elementi concreti e documentali che smentiscano la situazione esecutiva attestata dalla Procura; la mera asserzione non è sufficiente (requisito di autosufficienza del ricorso).
- Un provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti non contestato entro i termini diventa irrevocabile e non può essere riformato nel giudizio di riparazione per detenuti senza titolo.
- La presenza di un atto di indulto o di estinzione della pena rileva solo se provata documentualmente e se incide sull'effettiva esecutività della pena: in assenza di prova l'attribuzione della detenzione alla pena resta efficace.
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