Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16991/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione relativo a opere su particelle catastali del foglio 46 (sub 2,3,4,5,6,10,11,12,17,18). Hanno dedotto che solo alcune sub erano nella loro disponibilità e che per le sub 10, 11 e 18 era stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria, per la sub 17 era stata presentata domanda di condono, per la sub 12 si trattava di un lastrico solare che non richiederebbe permesso. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza perché i ricorrenti avevano prodotto solo i provvedimenti concessori senza altra documentazione (per le 10,11,18), solo la domanda senza prova del pagamento degli oneri (per la 17) e aveva ritenuto il lastrico solare opera non libera (per la 12). I ricorrenti denunciarono omissione di acquisizione probatoria (art. 666 c.p.p.) e vizio di motivazione sul lastrico solare.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza limitatamente alla mancata valutazione della regolarizzazione delle particelle 9, 10, 11, 17 e 18, ordinando che il Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, valuti nuovamente la questione. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo che il giudice dell'esecuzione, ricevuta l'allegazione e la documentazione indicata, ha il dovere di compiere gli accertamenti istruttori necessari per verificare la legittimità ed efficacia dei titoli abilitativi (sanatoria/condono) e valutare tempi e probabili esiti delle procedure amministrative; ha invece dichiarato inammissibile il motivo relativo al lastrico solare per genericità della deduzione, non avendo i ricorrenti descritto concretamente l'opera contraddistinta dal sub 12.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Riferimento alla norma procedurale che disciplina l'incidente di esecuzione; la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione ha un potere-dovere istruttorio quando il ricorrente allega fatti rilevanti (es. sanatoria/condono) e non può limitarsi a respingere senza adeguati accertamenti.

  • Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018

    Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, la corrispondenza tra quanto autorizzato e le opere da demolire e la conformità di disposizioni regionali ai principi nazionali.

  • Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014

    Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972

    Elenco delle condizioni che il giudice deve accertare in caso di domanda di condono presentata dopo il giudicato: tempestività, ultimazione dei lavori nei termini, tipo e volumetria dell'intervento, assenza di cause di non condonabilità, integrale versamento delle somme dovute, eventuale rilascio o sussistenza di permesso in sanatoria tacito.

  • Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000 (Sciuto)

    Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253

    Principio secondo cui in esecuzione penale non grava sull'interessato un onere probatorio pieno ma un onere di allegazione specifica; spetta poi all'autorità giudiziaria svolgere gli accertamenti necessari.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha un potere-dovere di verifica e acquisizione probatoria quando il ricorrente allega la sussistenza di titoli (permessi in sanatoria, domande di condono): non è sufficiente respingere per mancata prova se sono state depositate documentazioni rilevanti.
  • Chi invoca sanatoria o condono ha l'onere di allegare e specificare i fatti e i documenti utili; non è richiesto di provare tutto preliminarmente, ma di porre elementi concreti che attivino l'istruttoria giudiziale.
  • In presenza di domanda di condono o istanza di sanatoria posteriore al giudicato, il giudice dell'esecuzione deve accertare tempestività, ultimazione dei lavori nei termini, dimensioni/interventi, assenza di cause di non condonabilità e il pagamento degli oneri, nonché valutare i tempi e gli esiti probabili della procedura amministrativa prima di sospendere o revocare l'esecuzione.
  • Le deduzioni generiche o non corredate da elementi descrittivi sufficienti (es.: mera affermazione che un'opera non è un lastrico solare o che non necessita titolo) sono inammissibili; il ricorrente deve specificare la consistenza dell'opera contestata.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di valutare documentalmente le regolarizzazioni prodotte, la decisione è annullabile con rinvio per nuovo esame limitato a tali aspetti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.