Cassazione Penale, Sentenza n. 46360/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza del 22/02/2023 con cui il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto il non luogo a provvedere sull'opposizione proposta da Samuel Calabrese avverso un'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta diretta a far constatare la non avvenuta esecuzione della confisca amministrativa correlata al decreto penale di condanna n. 889/14, a far dichiarare non più eseguibile la sanzione accessoria della confisca dell'autovettura targata E3431BV per effetto dell'estinzione del reato e della pena per riabilitazione, a far revocare la confisca e a disporre la cessazione degli effetti del sequestro e la restituzione dei documenti del veicolo. Il ricorso deduce violazione di legge: a norma dell'art. 676 c.p.p. sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione in tema di confisca e restituzione dei beni è esperibile opposizione dinanzi allo stesso giudice, e quindi il provvedimento non poteva essere limitato a un 'non luogo a provvedere'.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la materia relativa alla confisca e alla restituzione dei beni rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 676 c.p.p., che prevede il rimedio dell'opposizione esperibile dinanzi al giudice dell'esecuzione (anche quando il giudice abbia proceduto 'de plano' o in modo irrituale nel contraddittorio). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la vicenda rinviata al GIP del Tribunale di Monza per che proceda a decidere sull'opposizione proposta dall'interessato.
Norme richiamate
Il rimedio dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione è esclusivo per le questioni riguardanti confisca e restituzione: il giudice dell'esecuzione deve decidere sull'opposizione e non è utilizzabile immediatamente la cassazione bypassando tale fase di riesame.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Le decisioni in ordine alla confisca e alla richiesta di restituzione delle cose sequestrate si adottano, tra l'altro, secondo la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 667, ossia con provvedimento emesso senza formalità e opponibile davanti allo stesso giudice dell'esecuzione.
Richiamato in relazione al contraddittorio: anche quando il giudice dell'esecuzione ha proceduto in modo irrituale nel contraddittorio ex art. 666, il rimedio corretto resta l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione e non il ricorso diretto alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando si contesta una confisca o si chiede la restituzione di beni sequestrati, il rimedio ordinario ed esclusivo è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.), anche se il giudice ha deciso 'de plano' o ha proceduto in modo irregolare nel contraddittorio.
- Non è immediatamente percorribile il ricorso per cassazione per questioni di merito relative a confisca/restuzione se non è stata prima esperita l'opposizione prevista dalla normativa speciale: la cassazione può intervenire solo successivamente ove sussistano i presupposti.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di decidere sull'opposizione o dichiara erroneamente il 'non luogo a provvedere', il rimedio è l'impugnazione che può condurre all'annullamento e al rinvio perché il GIP decida concretamente sull'opposizione.
- L'estinzione del reato e della pena (es. per effetto di riabilitazione) può costituire base per chiedere la declaratoria di non più eseguibilità della confisca e la restituzione dei beni; tali richieste devono comunque essere trattate nell'ambito dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.
- In fase di opposizione il giudice dell'esecuzione ha la possibilità di riesaminare tutte le questioni di merito e di fatto, offrendo una tutela più completa rispetto al solo sindacato di legittimità.
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