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Ordinanza

Ordinanza n. 1779/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) del provvedimento del Comune di Castel Volturno Area 5 - Urbanistica - Demanio - Abusivismo e Attività Produttive prot. A8C1B30 - REG_PROT - 0038811 - Uscita - 20/04/2026; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui: a) il verbale di ispezione/sopralluogo del Commissariato di P.S. del 29 gennaio 2026, assunto al prot. n. 18659/2026 (il cui contenuto è ignoto alla ricorrente), richiamato nel provvedimento sub 1); b) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 18847/2026 del 30 gennaio 2026, richiamata nel provvedimento sub 1); c) la nota prot. n. 22376 del 10 febbraio 2026 (il cui contenuto è ignoto alla ricorrente), richiamata nel provvedimento sub 1); d) la nota/relazione del Comando di Polizia Municipale acquisita al prot. n. 38598 del 17 Aprile 2026 (il cui contenuto è ignoto alla ricorrente), richiamata nel provvedimento sub 1);

Giustizia amministrativa202602580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza commerciale e della SCIA di ampliamento, con cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per asserita violazione dei requisiti di sorvegliabilità dei locali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha revocato la licenza commerciale e la SCIA di ampliamento e ha disposto la cessazione dell'attività di ristorazione, deducendo l'illegittimità dell'accertamento relativo al mancato rispetto dei requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. n. 564 del 1992. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e istruttori richiamati nel provvedimento, alcuni dei quali non conosciuti nel loro contenuto. In sede cautelare, la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica attestante la chiusura di un vano porta tra la cucina e un corridoio, mediante tamponatura, con conseguente eliminazione del collegamento e separazione funzionale degli ambienti. Ha inoltre sostenuto che l'accesso al ristorante è consentito dalla strada pubblica e da una strada privata a uso pubblico.

La decisione

Il TAR, ai soli fini cautelari e senza pregiudicare le decisioni sulle questioni di rito e di merito, ha ritenuto che la documentazione tecnica prodotta evidenzi l'eliminazione del collegamento tra la cucina e il corridoio adiacente e che, allo stato degli atti, l'accesso al locale ristorante risulti possibile dalla strada pubblica e da una strada privata a uso pubblico. Ravvisata la necessità di ulteriori approfondimenti nella sede di merito, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, consentendo la prosecuzione dell'attività. La decisione sulla regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla definizione del giudizio. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 3 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • D.M. n. 564 del 1992

    La verifica cautelare ha riguardato il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando la documentazione prodotta dal ricorrente renda, allo stato degli atti, plausibile l'insussistenza del presupposto posto a fondamento dell'atto, pur imponendo ulteriori approfondimenti nella fase di merito.
  • La chiusura di un collegamento interno tra locali, ove documentata tecnicamente, può assumere rilievo nella verifica del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio di somministrazione.
  • Ai fini cautelari, l'accessibilità del locale da una strada pubblica o da una strada privata a uso pubblico può essere considerata sufficiente a rendere plausibile il rispetto dei requisiti di accesso rilevanti per la sorvegliabilità.
  • Il pregiudizio derivante dalla cessazione dell'unica attività reddituale della titolare, della sua famiglia e dei lavoratori impiegati può concorrere alla concessione della tutela cautelare, ferma la necessità di bilanciare tale interesse con le esigenze pubbliche e di definire nel merito la legittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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