Cassazione Civile, Ordinanza n. 05545/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo per il pagamento di una somma in favore della controparte. In sede di opposizione, la società aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo invocando una clausola contrattuale che radicava la competenza in favore del Tribunale di Milano. Il Tribunale di Bergamo aveva inizialmente ritenuto nulla la clausola derogatoria, ma la Corte di cassazione, con precedente ordinanza resa su regolamento di competenza, aveva invece affermato la validità della clausola e dichiarato competente il Tribunale di Milano. Riassunta la causa, il Tribunale di Bergamo aveva ritenuto di essere vincolato dalla declaratoria di competenza in favore di Milano e, per tale ragione, aveva affermato di non poter adottare altra decisione se non quella conforme al dictum della Cassazione, senza esaminare la sorte del decreto ingiuntivo. Con il presente ricorso per regolamento di competenza, la società ricorrente ha denunciato il travisamento e la falsa applicazione del giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte di cassazione, oltre alla violazione degli artt. 28, 38, 112 e 645 c.p.c., sostenendo che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo resta funzionalmente competente a pronunciare sulla nullità o revoca del decreto anche quando sia stata dichiarata la sua incompetenza territoriale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando venga dichiarato il difetto di competenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, quel medesimo giudice conserva una competenza funzionale e inderogabile a provvedere sulla nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo già emesso. Tale principio vale anche se la declaratoria di incompetenza territoriale proviene dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Di conseguenza, il Tribunale di Bergamo non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la competenza del Tribunale di Milano, ma avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bergamo a provvedere sulla revoca del decreto ingiuntivo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle altre norme processuali per contestare la corretta individuazione del giudice competente e la deroga convenzionale alla competenza.
Richiamato per censurare la decisione sulla competenza territoriale.
Richiamato sotto il profilo della corretta pronuncia del giudice sull'oggetto della domanda e dei poteri decisori dopo il regolamento di competenza.
Richiamato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e alla prosecuzione del relativo accertamento.
Richiamati come base normativa del regolamento di competenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non priva tale giudice della competenza funzionale e inderogabile a provvedere sulla nullità o revoca del decreto stesso.
- La riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente non trasforma l'opposizione monitoria in un ordinario giudizio di cognizione sul credito, perché la decisione sulla sorte del decreto resta riservata al giudice che lo ha emesso.
- Anche quando l'incompetenza territoriale sia dichiarata dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, permane in capo al giudice del decreto il potere-dovere di adottare i provvedimenti consequenziali sul decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente.
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