Cassazione Penale, Sentenza n. 35352/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva rigettato il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva autorizzato il detenuto Focoso ad acquistare un lettore CD e CD musicali. Il Ministero denunciava: 1) oltrepassamento del potere amministrativo da parte del giudice, in assenza dei presupposti legali per l'intervento ex art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.; 2) inosservanza ed errata applicazione delle norme penitenziarie e regolamentari (artt. 35‑bis, 41‑bis, 69 Ord. pen., artt. 14 e 40 DPR 230/2000), perché l'art. 40 DPR limita l'uso dei lettori CD a motivi di lavoro e studio previa autorizzazione del direttore e, per i reparti 41‑bis, la disciplina e le circolari dipartimentali consentono la fruizione solo di apparecchi forniti dall'Amministrazione; 3) rilevanti esigenze di sicurezza e organizzazione carceraria che giustificano il divieto o la non autorizzazione all'introduzione di dispositivi e supporti personali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che, nel regime 41‑bis, le esigenze di sicurezza e di impedire flussi comunicativi illeciti con l'esterno giustificano restrizioni ai dispositivi multimediali; il contrassegno SIAE non garantisce il controllo sui contenuti e non sostituisce adeguati controlli tecnici. Il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente motivato la compatibilità dell'autorizzazione con le esigenze di sicurezza né valutato l'onere organizzativo e le risorse necessarie per le verifiche tecniche richieste. Pertanto la decisione che aveva autorizzato l'acquisto è stata annullata e si è disposta la rinnovazione del giudizio perché il giudice di merito valuti, con motivazione adeguata, la ragionevolezza dell'onere per l'Amministrazione e le concrete misure tecniche organizzative utili a contemperare diritto del detenuto e sicurezza.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35‑bis
Disciplina le procedure di reclamo e impugnazione nei confronti dei provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria; rilevata come norma rilevante al procedimento di reclamo e al controllo giurisdizionale.
Ordinamento penitenziario, art. 41‑bis
Regime detentivo differenziato che impone severe limitazioni del trattamento per impedire comunicazioni con l'esterno e la prosecuzione di attività criminali; giustifica misure restrittive sugli oggetti e sui dispositivi tecnologici.
Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6, lett. b)
Attribuisce al Magistrato di sorveglianza poteri di tutela nei confronti di atti dell'Amministrazione quando vi sia inosservanza di disposizioni o grave pregiudizio a diritti del detenuto; il giudice deve però motivare l'intervento valutando proporzionalità e ragionevolezza.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 40
Prevede, in termini generali, l'uso di apparecchi radio e lettori CD per fini di lavoro e studio previa autorizzazione del direttore; è norma di portata generale che può essere integrata da specifiche determinazioni per il 41‑bis.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 14
Ammette la possibilità di limitazioni alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti solo se supportate da motivate esigenze di sicurezza; principio richiamato dalla Corte per giustificare restrizioni nel 41‑bis.
Regolamento interno (art. 30) e Circolare dipartimentale (artt. 14 e 14.1)
Prevedono modalità operative e limiti per l'uso dei dispositivi nei reparti (inclusi divieti/limitazioni per il 41‑bis); tali atti amministrativi devono essere considerati dal giudice ma non esimono il giudice dal valutare ragionevolezza e proporzionalità del divieto.
Massime di principio
- In regime 41‑bis le esigenze di sicurezza e di prevenzione dei flussi comunicativi illeciti prevalgono e giustificano limitazioni all'uso di dispositivi tecnologici personali.
- Il contrassegno SIAE sui supporti non è di per sé prova che renda innocui i contenuti: è necessaria una verifica tecnica e organizzativa sui dispositivi e sui supporti introdotti.
- Il giudice di sorveglianza può sindacare i provvedimenti amministrativi, ma deve valutare la proporzionalità e la ragionevolezza della limitazione, tenendo conto dell'onere organizzativo e delle risorse necessarie all'Amministrazione.
- L'autorizzazione del direttore d'istituto e le discipline regolamentari interne hanno un forte valore, soprattutto per il 41‑bis, ma non escludono il controllo giurisdizionale che richiede motivazioni adeguate in caso di diniego o autorizzazione.
- Prima di riconoscere il diritto del detenuto all'introduzione di dispositivi multimediali, il giudice deve accertare se esistono misure tecniche concrete e sostenibili per evitare manomissioni e uso illecito; se tali misure sono inesigibili per ragioni organizzative o di risorse, il diniego può essere legittimo.
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