Cassazione Civile, Ordinanza n. 29626/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 15822/2023, ordinando l'inserimento, sia in motivazione sia nel dispositivo, della clausola di distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore costituito dei controricorrenti. Ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. L'ordinanza precedente resta ferma nel resto.
Esito
Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
La Corte era investita di un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza di cassazione che aveva rigettato il ricorso principale e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti. Nel controricorso del precedente giudizio il difensore dei controricorrenti aveva formulato istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e reso la dichiarazione prescritta; tuttavia, nell'ordinanza definitoria, per mero errore materiale, era stata omessa sia nella motivazione sia nel dispositivo l'attribuzione delle spese in favore del difensore distrattario. Il procedimento riguardava quindi la possibilità di emendare tale omissione con il rimedio della correzione degli errori materiali, anziché mediante impugnazione ordinaria.
Norme richiamate
La dichiarazione del difensore nel controricorso consente l'istanza di distrazione delle spese in suo favore.
L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando dovuta, è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
È il rito camerale utilizzato per la trattazione del procedimento di correzione.
Il rimedio della correzione degli errori materiali opera anche con riguardo alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa statuizione sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore, ove la richiesta sia stata ritualmente formulata e accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., integra un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua omissione non richiede impugnazione ordinaria ma può essere rimossa con il procedimento di correzione, anche quando l'errore sia contenuto in una pronuncia della Corte di cassazione.
- La correzione dell'errore materiale deve investire sia la motivazione sia il dispositivo, quando l'omissione ha inciso su entrambi i segmenti della decisione in modo coerente con la volontà decisoria originaria.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è dovuta una nuova regolamentazione delle spese del procedimento stesso, salvo diversa previsione o specifica ragione processuale emergente dagli atti.
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