Cassazione Civile, Ordinanza n. 25744/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato gli atti relativi alla TARI per gli anni 2016 e 2017: l’avviso di accertamento n. 289 e l’avviso di pagamento n. 7337 per il 2016, nonché l’avviso di pagamento n. 9490 per il 2017. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con sentenza n. 356/2018, aveva accolto i tre ricorsi riuniti proposti contro la società controricorrente, la società di gestione ambientale e il Comune di La Spezia. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 432/2021, depositata il 26 maggio 2021, aveva accolto l’appello della società controricorrente. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il testo non ne espone il contenuto, poiché il giudizio è stato definito in seguito all’accordo intervenuto tra le parti costituite.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la ricorrente e la controricorrente avevano depositato il 27 agosto 2026 un’istanza congiunta, corredata da un accordo non sottoscritto dalle parti rimaste intimate. Ha ritenuto che la ricorrente avesse manifestato in modo inequivoco la volontà di rinunciare agli atti e che la controparte vi avesse aderito, come risultava dall’istanza e dall’accordo allegato. Ha quindi compensato integralmente le spese tra le parti. Ha escluso l’ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamandone la natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, che impedisce estensioni interpretative.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto, di sostanziale natura, sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021).
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto nel caso deciso; la sua natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria ne impedisce l’applicazione per estensione interpretativa.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente manifesta in modo inequivoco la volontà di rinunciare agli atti del giudizio e la controparte costituita aderisce, anche risultando tale adesione dall’istanza congiunta e dall’accordo allegato, il giudizio può essere dichiarato estinto.
- In presenza di una richiesta congiunta delle parti costituite, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, data la sua natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non è suscettibile di estensione interpretativa.
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