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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13309 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo violazione di legge. Contestava l’esclusione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 11 della legge n. 289 del 2002 per gli atti di liquidazione relativi alla revoca di agevolazioni fiscali. La controversia riguardava il recupero della maggiore imposta di registro per la decadenza dalle agevolazioni "prima casa", sul presupposto che l’immobile avesse caratteristiche di lusso. Il contribuente aveva inoltre eccepito la decadenza dell’Ufficio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986 e la carenza di motivazione dell’avviso; la sentenza d’appello aveva definito la controversia soltanto sulla base della decadenza, senza esaminare il merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese della fase di Cassazione. Ha stabilito che la proroga biennale prevista dall’art. 11, comma 1, della legge n. 289 del 2002 si applica anche alle violazioni relative alle agevolazioni fiscali disciplinate dal comma 1-bis: non era quindi corretto escluderla in ragione del fatto che l’atto riguardasse la revoca di un’agevolazione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare il merito della controversia, compresa la questione della decadenza alla luce della proroga; la Cassazione non ha deciso se l’immobile fosse di lusso né la censura sulla motivazione dell’avviso. Nessun importo o data dell’avviso è indicato nel testo. La decisione è stata assunta l’8 giugno 2016 e depositata il 28 giugno 2016.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis

    La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto

    La proroga biennale dei termini per rettificare e liquidare le imposte indicate si applica anche alle violazioni concernenti agevolazioni tributarie regolate dal comma 1-bis, non soltanto alle ipotesi del comma 1. L’Ufficio deve poter valutare l’efficacia dell’istanza di definizione in entrambe le situazioni.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76

    La norma è richiamata come base dell’eccezione del contribuente sulla decadenza dal potere impositivo, ma la Cassazione non ne svolge un’autonoma interpretazione: demanda al giudice del rinvio l’esame della controversia tenendo conto della proroga biennale.

Massime di principio

  • La proroga biennale prevista dall’art. 11 della legge n. 289 del 2002 può operare anche quando l’atto riguarda la revoca di un’agevolazione fiscale, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina di definizione delle violazioni.
  • La decisione non accerta automaticamente la legittimità della maggiore imposta: stabilisce soltanto che la proroga non può essere esclusa per il solo fatto che si discuta della revoca di un’agevolazione; gli altri profili, inclusi merito e decadenza, vanno esaminati dal giudice del rinvio.
  • Quando il giudice d’appello definisce la causa sulla sola base della decadenza, la cassazione della decisione per un errore nell’applicazione dei termini comporta il rinvio per l’esame delle questioni di merito rimaste non decise.

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