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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08476/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma del primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, aveva rideterminato la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta commesso quale legale rappresentante di una società cooperativa dichiarata insolvente. Con il primo motivo deduceva l'erroneità della data di commissione del reato, sostenendo di avere cessato la carica di amministratore prima della data rilevata dai giudici di merito e che la liquidazione coatta amministrativa della società avrebbe dovuto spostare il tempus commissi delicti. Con il secondo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto, prospettando che la condotta potesse semmai integrare bancarotta semplice e non fraudolenta, perché non sarebbero emersi elementi certi di dissipazione o distrazione fraudolenta né della volontà di procurarsi un ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori; sosteneva inoltre che la condotta si sarebbe risolta in mera trascuratezza nella tenuta delle scritture e nell'omessa tempestiva richiesta di fallimento, con conseguente prescrizione del reato alla luce della diversa qualificazione e del diverso dies commissi delicti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva individuato il momento di commissione del reato nella dichiarazione giudiziale di insolvenza. Ha parimenti reputato generico il secondo motivo, perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese in appello, in particolare quanto alla mancata ricostruzione del passivo da parte del curatore in conseguenza dell'assenza delle scritture contabili e al collegamento di tale omissione con indici di fraudolenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    individua la fattispecie di bancarotta fraudolenta oggetto della condanna confermata in sede di merito

  • art. 219 l. fall.

    richiamato come aggravante contestata e oggetto di bilanciamento con le attenuanti generiche

  • art. 237 l. fall.

    norma richiamata nel capo d'imputazione insieme agli artt. 216 e 219

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    il motivo di ricorso è ritenuto generico perché privo di specificità e dei requisiti di indicazione degli elementi posti a fondamento della censura

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
  • In tema di bancarotta fraudolenta, il momento di commissione del reato può essere individuato, ai fini processuali, nella dichiarazione giudiziale di insolvenza quando la motivazione di merito si fondi su tale riferimento temporale.
  • La doglianza che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già disattese nei gradi di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, è suscettibile di essere dichiarata generica in cassazione.
  • La mancata tenuta o l'occultamento delle scritture contabili può essere valorizzata come indice di fraudolenza quando impedisca al curatore la ricostruzione del passivo e della situazione patrimoniale della società.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se ritenuta equa dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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