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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16869/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (società partecipata)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione relativo alla TOSAP per l’anno d’imposta 2006. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva deciso in senso favorevole alla società contribuente, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello del Comune di Palermo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolando quattro motivi, ma prima della decisione presentava istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo che l’atto impugnato era stato annullato dal Comune.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto che l’atto impositivo oggetto di impugnazione era stato annullato dall’ente territoriale. In conseguenza dell’accordo e della richiesta di parte, le spese del grado sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile all’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    pari a quello previsto per il ricorso principale

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria; non può essere applicato in via estensiva al di fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando l’atto impositivo impugnato venga annullato dall’amministrazione resistente e la parte ricorrente documenti tale circostanza, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili non è applicabile nei casi di estinzione del giudizio, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può seguire l’accordo o la richiesta delle parti, restando a carico della parte che le ha anticipate se così stabilito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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