Cassazione Penale, Sentenza n. 16584/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 12/08/2022 che aveva convalidato il provvedimento del Questore (del 18/07/2022) imponendo l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri in occasione di competizioni sportive e il divieto di accesso a luoghi/impianti sportivi per anni otto. Il ricorrente deduce: 1) violazione del diritto di difesa perché l'ordinanza di convalida è stata emessa prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore (notificato 11/08/2022 ore 19:10; convalida richiesta dal PM 12/08/2022 ore 7:54; ordinanza emessa 12/08/2022 ore 11:23); 2) carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla durata estremamente estesa della misura (8 anni); 3) carenza di motivazione circa l'obbligo di presentazione anche per le partite "amichevoli" della squadra, incompatibili con impegni lavorativi e spesso non pubbliche; 4) carenza di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza del provvedimento limitativo della libertà personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per la prima doglianza: il termine dilatorio di 48 ore utile per consentire l'esercizio del contraddittorio cartolare non è stato rispettato e l'ordinanza di convalida è viziata da nullità per violazione del diritto di difesa (art. 178 c.p.p., lett. c). Poiché il vizio è rescindente, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 18/07/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Le altre censure non sono state esaminate per sopravvenuta ultroneità. La cancelleria è stata incaricata di comunicare il dispositivo al Questore di Brescia.
Norme richiamate
La nullità prevista dall'art. 178, lett. c) è applicata quando il provvedimento giudiziale è adottato in violazione del diritto di difesa; nella specie la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di convalida sia nulla per mancato rispetto del termine dilatorio utile al contraddittorio cartolare.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009)
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009
La giurisprudenza consolidata riconosce al destinatario del provvedimento del Questore il diritto a un contraddittorio cartolare pari al termine di 48 ore concesso al PM per richiedere la convalida; l'ordinanza di convalida deve quindi rispettare tale termine e tener conto delle eventuali memorie difensive; il mancato rispetto determina la nullità e l'inefficacia, almeno limitata all'obbligo di presentazione.
Massime di principio
- Quando viene notificato un provvedimento impositivo del Questore (es. obbligo di presentazione), l'interessato ha diritto a un contraddittorio "cartolare" pari al termine di 48 ore previsto per il PM: il GIP non deve convalidare il provvedimento prima della scadenza di tale termine.
- Se l'ordinanza di convalida è emessa prima che sia decorso il termine utile per la difesa, tale ordinanza è annullabile per violazione del diritto di difesa e può essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c).
- Il GIP deve esplicitamente considerare e riferire, nell'atto di convalida, le deduzioni contenute nelle memorie difensive depositate entro il termine; la mera indicazione dell'esistenza della facoltà difensiva non è sufficiente se il termine non è effettivamente rispettato.
- La pronuncia rescindente sul vizio procedurale (nullità) rende ultronea la valutazione delle ulteriori censure di merito (es. durata, necessità, limiti oggettivi della misura), che restano perciò non esaminate salvo nuovo giudizio.
- In casi simili è opportuno depositare tempestivamente memorie difensive e segnalare immediatamente al giudice l'eventuale violazione del termine dilatorio; se il GIP convalida prematuramente, è possibile chiedere l'annullamento e la declaratoria di inefficacia del provvedimento.
- Le misure di lunga durata e le limitazioni di accesso (es. divieti per eventi "amichevoli") richiedono motivazione specifica e adeguata; anche se non deciso in questa sentenza, tali profili possono costituire autonome censure in ricorsi successivi.
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