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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16584/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 12/08/2022 che aveva convalidato il provvedimento del Questore (del 18/07/2022) imponendo l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri in occasione di competizioni sportive e il divieto di accesso a luoghi/impianti sportivi per anni otto. Il ricorrente deduce: 1) violazione del diritto di difesa perché l'ordinanza di convalida è stata emessa prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore (notificato 11/08/2022 ore 19:10; convalida richiesta dal PM 12/08/2022 ore 7:54; ordinanza emessa 12/08/2022 ore 11:23); 2) carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla durata estremamente estesa della misura (8 anni); 3) carenza di motivazione circa l'obbligo di presentazione anche per le partite "amichevoli" della squadra, incompatibili con impegni lavorativi e spesso non pubbliche; 4) carenza di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza del provvedimento limitativo della libertà personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per la prima doglianza: il termine dilatorio di 48 ore utile per consentire l'esercizio del contraddittorio cartolare non è stato rispettato e l'ordinanza di convalida è viziata da nullità per violazione del diritto di difesa (art. 178 c.p.p., lett. c). Poiché il vizio è rescindente, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 18/07/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Le altre censure non sono state esaminate per sopravvenuta ultroneità. La cancelleria è stata incaricata di comunicare il dispositivo al Questore di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    La nullità prevista dall'art. 178, lett. c) è applicata quando il provvedimento giudiziale è adottato in violazione del diritto di difesa; nella specie la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di convalida sia nulla per mancato rispetto del termine dilatorio utile al contraddittorio cartolare.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009)

    Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009

    La giurisprudenza consolidata riconosce al destinatario del provvedimento del Questore il diritto a un contraddittorio cartolare pari al termine di 48 ore concesso al PM per richiedere la convalida; l'ordinanza di convalida deve quindi rispettare tale termine e tener conto delle eventuali memorie difensive; il mancato rispetto determina la nullità e l'inefficacia, almeno limitata all'obbligo di presentazione.

Massime di principio

  • Quando viene notificato un provvedimento impositivo del Questore (es. obbligo di presentazione), l'interessato ha diritto a un contraddittorio "cartolare" pari al termine di 48 ore previsto per il PM: il GIP non deve convalidare il provvedimento prima della scadenza di tale termine.
  • Se l'ordinanza di convalida è emessa prima che sia decorso il termine utile per la difesa, tale ordinanza è annullabile per violazione del diritto di difesa e può essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c).
  • Il GIP deve esplicitamente considerare e riferire, nell'atto di convalida, le deduzioni contenute nelle memorie difensive depositate entro il termine; la mera indicazione dell'esistenza della facoltà difensiva non è sufficiente se il termine non è effettivamente rispettato.
  • La pronuncia rescindente sul vizio procedurale (nullità) rende ultronea la valutazione delle ulteriori censure di merito (es. durata, necessità, limiti oggettivi della misura), che restano perciò non esaminate salvo nuovo giudizio.
  • In casi simili è opportuno depositare tempestivamente memorie difensive e segnalare immediatamente al giudice l'eventuale violazione del termine dilatorio; se il GIP convalida prematuramente, è possibile chiedere l'annullamento e la declaratoria di inefficacia del provvedimento.
  • Le misure di lunga durata e le limitazioni di accesso (es. divieti per eventi "amichevoli") richiedono motivazione specifica e adeguata; anche se non deciso in questa sentenza, tali profili possono costituire autonome censure in ricorsi successivi.

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