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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02744/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva recuperato a tassazione nei confronti della contribuente un maggior reddito, qualificando come imponibile una plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un immobile. Secondo l'Amministrazione, l'oggetto del trasferimento non sarebbe stato un fabbricato preesistente, ma un'area edificabile risultante dalla demolizione degli edifici esistenti. La contribuente aveva impugnato l'avviso; la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, mentre la CTR, su appello principale dell'Agenzia e incidentale della contribuente, aveva accolto l'appello incidentale e annullato integralmente l'accertamento. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi, ma prima della decisione ha depositato provvedimento di annullamento totale in autotutela dell'avviso, chiedendo l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento e ha ritenuto che tale sopravvenienza determinasse il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, richiamando la particolarità della vicenda e l'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale poi recepito dall'Amministrazione con circolare.

Norme richiamate

  • IRPEF

    Il contenzioso concerneva un avviso di accertamento relativo a maggiore IRPEF per plusvalenza da cessione di immobile.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte ha fatto applicazione del principio dell'interesse ad agire/impugnare, ritenendo che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determini sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Massime di principio

  • L'annullamento totale in autotutela dell'atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio di legittimità, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso e la sua declaratoria di inammissibilità.
  • Quando l'atto impositivo viene integralmente eliminato dall'Amministrazione, il processo non può più utilmente perseguire una pronuncia di merito sull'originaria pretesa tributaria.
  • La sopravvenienza dell'autotutela può giustificare la compensazione integrale delle spese, specie se interviene in un quadro di evoluzione giurisprudenziale poi recepita dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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