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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09541/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società creditrice nei confronti di una ditta artigiana. Il Tribunale aveva ritenuto nulla la notificazione dell'atto di opposizione perché eseguita presso il domicilio reale della parte opposta e non presso il procuratore costituito, disponendo la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. La Corte d'appello aveva confermato tale impostazione e ritenuto legittime anche le reiterazioni del termine per la rinotifica. Con il ricorso per cassazione la parte opponente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 641 c.p.c., sostenendo che, una volta spirato il termine per proporre opposizione e divenuto esecutivo il decreto per mancata opposizione nei termini, la notifica dell'opposizione effettuata nel luogo errato non poteva essere ulteriormente sanata mediante concessione di nuovi termini; in particolare, contestava che il giudice d'appello avesse consentito più volte la rinnovazione, pur in assenza di prova di un tempestivo attivarsi della parte notificante entro il termine perentorio già assegnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito che la notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo effettuata presso il domicilio reale della parte opposta, anziché presso il procuratore indicato dall'art. 638 c.p.c., è nulla e non inesistente, e quindi astrattamente rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Tuttavia ha ritenuto che, una volta concesso il primo termine perentorio per la rinnovazione, il giudice non potesse assegnarne un ulteriore, salvo che la parte avesse dimostrato di essersi attivata tempestivamente e che l'esito negativo dipendesse da causa non imputabile. Poiché ciò non era avvenuto, trovava applicazione l'art. 291, comma 3, c.p.c., con cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché il giudizio di opposizione non poteva proseguire. Le spese sono state poste a carico della società resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente la censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata per contestare l'applicazione degli artt. 291 e 641 c.p.c.

  • art. 291 c.p.c.

    La notificazione nulla dell'atto di opposizione può essere rinnovata; se la rinnovazione non viene eseguita nel termine perentorio assegnato, il giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. Il potere di assegnare un ulteriore termine è escluso, salvo prova di causa non imputabile e tempestiva attivazione della parte.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento monitorio e al regime di esecutività del decreto ingiuntivo in mancanza di opposizione nei termini.

  • art. 638 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificata nei luoghi indicati dalla norma, cioè presso il procuratore del ricorrente/opposto nel procedimento monitorio.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    È stato applicato per cassare senza rinvio la sentenza, poiché il giudizio non poteva essere proseguito.

Massime di principio

  • L'opposizione a decreto ingiuntivo va notificata nei luoghi previsti dall'art. 638 c.p.c.; la notifica eseguita presso il domicilio reale della parte opposta è nulla, non inesistente, e può essere sanata mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • L'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. ha natura perentoria: una volta assegnato il termine, il giudice non può concederne liberamente un secondo, salvo che la parte dimostri di essersi tempestivamente attivata e che il mancato perfezionamento della notifica derivi da causa non imputabile.
  • In caso di mancata rinnovazione nel termine, il giudice deve cancellare la causa dal ruolo e il processo si estingue; la prosecuzione del giudizio è preclusa.
  • Nel procedimento notificatorio è onere della parte attivarsi diligentemente per il buon esito della notifica, senza attendere una nuova determinazione del giudice, anche in funzione della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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