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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35378/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: l'omessa notificazione dell'avviso di giudizio d'appello al difensore di fiducia determina nullità generale insanabile. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente per il necessario seguito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la mancata notificazione del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia nominato dall'imputato, avv. Gaetano D'Orso (nomina 2/5/2023), essendo invece la notifica effettuata al difensore d'ufficio, avv. Barbara Accadia. Si evidenziava che la nomina e gli atti relativi (richiesta di revoca della misura cautelare, richiesta di riesame accolta, istanza di gratuito patrocinio del 30/5/2023) erano già conosciuti dalla cancelleria della Corte di appello, che aveva peraltro notificato a D'Orso altri provvedimenti.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 337 (capo A), artt. 582 e 585 (capo B)

    Indicano i reati per cui Esposito era stato condannato (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni); non sono il fulcro del motivo di cassazione, ma costituiscono i capi di imputazione impugnati.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    art. 6, comma terzo, lett. c)

    Tutela il diritto dell'imputato a farsi difendere dalla persona di sua fiducia; la Corte ha interpretato che la mancata notifica al difensore scelto lede questo diritto e determina nullità insanabile.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan); Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018 (Zeoli)

    Precedenti che consolidano il principio per cui la notifica al difensore d'ufficio non supplisce la mancata notifica al difensore di fiducia già nominato; la sentenza applica e richiama questi orientamenti.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto processuale di avviso del giudizio al difensore di fiducia è essenziale: la sua omissione configura una nullità generale insanabile.
  • La notifica al difensore d'ufficio non sana la violazione quando sia già risultata la nomina di un difensore di fiducia e la sua qualità sia nota alla cancelleria.
  • La prova della conoscenza della nomina del difensore di fiducia da parte dell'ufficio giudiziario (es. notifiche precedenti al difensore stesso) rafforza la tesi di nullità per mancata notifica all'avvocato scelto dall'imputato.
  • In situazioni analoghe conviene tempestivamente eccepire la nullità per mancata notificazione al difensore di fiducia; la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre la riapertura del giudizio d'appello.
  • Il principio deriva anche dal diritto a un'equa difesa sancito dall'art. 6 CEDU: le violazioni di questo diritto, se riguardano la scelta del difensore, hanno carattere sostanziale e non sono sanabili con semplici rimedi formali.

Testo integrale

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