Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37264/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava l'applicazione della disciplina del "falso in bilancio" nella versione introdotta dalla legge n. 69/2015 (entrata in vigore il 14/06/2015) ai fatti contabili posti in essere nel 2011. La difesa sosteneva che, poiché nel 2011 la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. prevedeva soglie quantitative di punibilità, le operazioni contabilizzate non superavano tali soglie e dunque non potevano integrare il "falso in bilancio". Di conseguenza, ove mancasse il reato societario, non poteva ritenersi configurabile la bancarotta impropria da falso in bilancio prevista dall'art. 223 l. fall., essendo il falso elemento costitutivo della bancarotta. La questione centrale è quindi temporale e sostanziale: quale disciplina valutare (quella vigente al momento della formazione del bilancio nel 2011 o quella vigente al momento del fallimento/del evento dannoso nel 2015) e se il falso, così qualificato, abbia effettivamente cagionato o aggravato il dissesto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e dichiarato il suo infondamento. Ha confermato la responsabilità di Mariella Austa per bancarotta impropria da falso in bilancio, ritenendo provata la contabilizzazione di dati non rispondenti al vero (es. voci generiche "fatture da emettere" e "ricavi da fatturare" per euro 45.000) che hanno occultato e aggravato il dissesto della cooperativa, contribuendo alla dichiarazione di insolvenza (fallimento del 24/09/2015). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che considera la bancarotta impropria un reato di evento il cui momento consumativo è la dichiarazione di fallimento; quando il fallimento sopravviene, il falso in bilancio antecedente viene assorbito nel reato autonomo di bancarotta impropria. Conseguentemente è legittima l'applicazione della disciplina del falso in bilancio nella formulazione vigente al momento del fallimento (post-riforma 2015). Il ricorso è stato quindi respinto, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata invece accolta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile per genericità della domanda.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fallimentare (L. fall.)

    collega la bancarotta impropria ai reati societari come elemento costitutivo dell'ipotesi

    La bancarotta impropria è reato di evento il cui momento consumativo è la dichiarazione di fallimento; il reato societario costitutivo (es. falso in bilancio) deve essere causa o concausa del dissesto

  • art. 2621 cod. civ. (falso in bilancio)

    modificato dalla legge n. 69 del 27/05/2015 (entrata in vigore 14/06/2015)

    La riforma ha spostato il focus dalle soglie quantitative ai "fatti materiali non rispondenti al vero" e alla rilevanza delle informazioni essenziali idonee a indurre in errore i destinatari; tale nozione è stata utilizzata per valutare la falsità dei bilanci rilevante ai fini della bancarotta

  • legge n. 69/2015

    modifica art. 2621 c.c.; entrata in vigore il 14/06/2015

    Ha abolito il sistema basato su soglie quantitative e ha definito la fattispecie in termini di esposizione di fatti materiali non veritieri con capacità di influire sui destinatari

  • Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)

    Ha chiarito i criteri per configurare il reato di false comunicazioni sociali dopo la riforma 2015: falso su enunciati valutativi quando l'agente si discosta consapevolmente da criteri normativamente fissati o da criteri tecnici generalmente accettati senza dare adeguata giustificazione, con idoneità a indurre in errore

  • Sez. 5, n. 30526 del 2021

    pronuncia non massimata citata in motivazione

    Precisazione secondo cui la bancarotta impropria da falso in bilancio è reato di evento e che il falso antecedente al fallimento viene assorbito nell'autonomo reato di bancarotta quando si verifica il fallimento

  • Giurisprudenza richiamata (esempi: Bevilacqua, Alfano, Mazzei, Solignani)

    Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021 (Bevilacqua) ; Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014 (Alfano) ; Sez. 1, n. 31828 del 15/05/2002 (Mazzei) ; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014 (Solignani)

    Consolidano i principi secondo cui l'esposizione di dati non veritieri in bilancio può costituire causa o concausa del dissesto e che il dolo per la bancarotta da reato societario richiede la consapevolezza di operare in modo da aggravare il dissesto

Massime di principio

  • La bancarotta impropria da falso in bilancio è un reato di evento: il suo momento consumativo è la dichiarazione di fallimento; pertanto, quando il fallimento sopravviene, il falso antecedente è assorbito nell'autonoma fattispecie di bancarotta e va valutato in relazione all'evento fallimentare
  • Se il fallimento si verifica dopo una modifica normativa sul falso in bilancio, il giudice può valutare la rilevanza delle falsità secondo la disciplina vigente al momento del fallimento, poiché il reato autonomo si consuma con l'evento sopravvenuto
  • Per configurare la bancarotta impropria da reato societario è necessario dimostrare il nesso causale tra la falsità esposta nel bilancio e il dissesto (o il suo aggravamento): non basta l'omissione o l'irregolarità contabile, occorre che le falsità abbiano concretamente influito sulle determinazioni dei soci, creditori o sul prosieguo dell'attività
  • Il dolo specifico richiesto per la bancarotta da falso in bilancio comprende la consapevolezza che l'alterazione contabile avrebbe potuto aggravare la posizione patrimoniale/garantistica dei creditori; la mera violazione tecnica delle norme contabili non prova automaticamente tale dolo
  • Nella fase di impugnazione, chi contesta la sentenza deve affrontare i rilievi motivazionali specifici; richieste generiche della parte civile (es. per le spese) senza contributo processuale e senza argomentazioni puntuali possono essere rigettate
  • In situazioni simili è essenziale documentare con consulenze tecniche e elementi probatori il concreto effetto delle voci di bilancio falsificate sull'andamento patrimoniale e sul possibile intervento di soci o creditori (rifinanziamento, liquidazione) che sarebbe stato diverso se la verità fosse emersa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.