Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31791/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

In una vicenda di truffa, la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e aveva confermato la responsabilità dell'imputato, condannandolo a sei mesi di reclusione ed euro 51,00 di multa. L'imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice di appello avesse omesso di verificare la possibile presenza di cause di non punibilità rilevabili d'ufficio. La Corte di cassazione, tuttavia, rilevava preliminarmente che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Da ciò derivava l'inammissibilità dell'impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da soggetto privo di legittimazione, con trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica delle cause di non punibilità rilevabili d'ufficio.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'imputato è quindi priva di legittimazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo la novella del 2017, il ricorso è trattato de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62

    Ha introdotto nel codice di procedura penale il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., rilevante per la trattazione de plano del ricorso in difetto di legittimazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore munito dello specifico requisito dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea a conferire validità all'atto.
  • L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un difensore, così come la sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, non sostituiscono la necessaria titolarità del ricorso in capo al difensore abilitato.
  • Il ricorso proposto da soggetto privo di legittimazione processuale è inammissibile e può essere definito de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando emerga colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.