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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21128/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, deducendo: 1) la violazione degli artt. 192, 125 e 546 c.p.p., dell'art. 644 c.p. e dell'art. 7 l. n. 203/1991, contestando il giudizio di responsabilità e la ritenuta aggravante del metodo mafioso; 2) la violazione della medesima disciplina processuale e sostanziale, sempre in relazione alla valutazione delle prove e alla configurabilità dell'aggravante; 3) la violazione degli artt. 81 c.p., 125 e 671 c.p.p., contestando il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati. La Corte rileva inoltre un vizio preliminare della procura speciale, priva dell'espresso riferimento al procedimento per cui era stata rilasciata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale allegata all'impugnazione non fosse conforme all'art. 122 c.p.p., per mancanza dell'espresso riferimento al procedimento, e che comunque i motivi fossero inammissibili: i primi due perché miravano surrettiziamente a censurare la valutazione del compendio probatorio sotto forma di violazione di legge, doglianza non deducibile ex art. 606 c.p.p.; il terzo perché reiterativo di una censura già proposta in appello e già disattesa con motivazione specifica sulla mancanza di un medesimo disegno criminoso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata invece rigettata la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, poiché le sue conclusioni non hanno apportato un apprezzabile contributo difensivo.

Norme richiamate

  • art. 122 c.p.p.

    La procura speciale per l'impugnazione deve contenere l'espresso riferimento al procedimento per il quale è stata rilasciata; in mancanza, è viziata.

  • art. 192 c.p.p.

    Le doglianze che investono la valutazione delle risultanze probatorie non possono essere trasformate in un motivo di violazione di legge.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. e all'art. 546 c.p.p. per censurare la motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 546 c.p.p.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta ampia e immune da illogicità.

  • art. 644 c.p.

    Norma sostanziale evocata dal ricorrente nel contestare il giudizio di responsabilità.

  • art. 7 l. n. 203 del 1991

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'aggravante del metodo mafioso.

  • art. 81 c.p.

    Evocato per contestare il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di applicazione della continuazione.

  • art. 606 c.p.p.

    I limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione non possono essere superati denunciando come violazione di legge una censura che attiene alla motivazione.

  • art. 122 c.p.p.

    La mancanza dei requisiti formali della procura speciale può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare, in realtà, l'omessa o erronea valutazione delle prove: tali doglianze appartengono al vizio di motivazione e sono scrutinabili solo nei limiti propri dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La riproposizione in cassazione di un motivo già dedotto in appello e specificamente disatteso dalla sentenza impugnata integra una censura inammissibile se non confrontata con la ratio decidendi della decisione di merito.
  • La procura speciale per proporre impugnazione deve essere redatta in modo conforme ai requisiti di legge, incluso l'espresso riferimento al procedimento; in difetto, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le conclusioni della parte civile in cassazione danno luogo alla rifusione delle spese solo se apportano un effettivo contributo difensivo e contrastano concretamente i motivi del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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