Cassazione Penale, Sentenza n. 35228/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino (che aveva riformato la precedente sentenza del G.I.P. di Torino limitatamente alla durata della pena) lamentando il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che, dopo l'applicazione delle misure cautelari (divieto di dimora e divieto di avvicinamento alla persona offesa), non aveva reiterato le condotte persecutorie nei confronti della vittima (Marinelli Alessandro) e che tale fatto, pur valutato positivamente dalla Corte di appello ai fini della determinazione della pena, non era stato adeguatamente preso in considerazione ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era privo di specificità esterna e reiterativo delle doglianze già svolte in sede di gravame, che la sentenza impugnata aveva adeguatamente valutato e confutato. La Corte territoriale aveva motivato il diniego della sospensione condizionale facendo leva sui precedenti penali dell'imputato e sulla sua propensione a delinquere in danno della persona; aveva inoltre ritenuto che il rispetto delle prescrizioni cautelari non fosse, di per sé, sufficiente per formulare una prognosi favorevole circa il rischio di reiterazione. La valutazione del giudice di merito è stata ritenuta logica e priva di vizi macroscopici talmente evidenti da giustificare il sindacato di legittimità. Conseguentemente, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Richiamato per la conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (quantificata in € 3.000,00).
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 (Spina), Rv. 214794
Richiamato per il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito è limitato a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logico; l'illogicità denunciabile deve essere di macroscopica evidenza (percepibile "ictu oculi"). Non è possibile in sede di legittimità riesaminare l'adeguatezza o la fondatezza delle argomentazioni del giudice di merito se queste non appaiono manifestamente illogiche.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che ripropone argomentazioni già sviluppate in sede di gravame e adeguatamente motivate dal giudice di merito è spesso dichiarato inammissibile per difetto di specificità; occorre specificare in cassazione i punti di diritto e di motivazione concretamente censurati.
- Il rispetto delle misure cautelari e l'assenza di reiterazione della condotta sono elementi rilevanti ma non automaticamente determinanti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena: il giudice valuta complessivamente la prognosi sul pericolo di recidiva, tenendo conto di precedenti penali e della propensione a delinquere.
- In sede di legittimità la Corte verifica principalmente la presenza di un apparato argomentativo logico nel decisum di merito; non è consentito riaprire la valutazione di fatto salvo che la motivazione sia macroscopicamente illogica.
- Per ottenere in cassazione il riesame di una mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale) è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è viziata in modo evidente e palpabile, non limitandosi a una mera contrapposizione dei fatti o a deduzioni già discusse nei gradi precedenti.
- La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e va considerata come rischio concreto in caso di ricorsi manifestamente infondati o non specifici.
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